I centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da ASSOCIAZIONI o enti di PROMOZIONE SOCIALE, da fondazioni o enti di patronato, da Organizzazioni di Volontariato, nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi più generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (intesi come tali tutti quegli interventi che possono garantire la qualità della vita, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia) e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. Lo prevede l’art. 92 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'esenzione è concessa ai centri sociali per anziani previa richiesta di esenzione da presentasi dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, nella quale allegare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al periodo precedente (copia del decreto o determina di iscrizione al registro provinciale del volontariato o delle associazioni di promozione sociale da cui risulti il settore di intervento). L'unico versamento da effettuare è la tassa di concessione governativa, pari ad euro 4,13, da versarsi col conto corrente postale n. 8003 - intestato all'Agenzia delle Entrate - con la causale "esenzione pagamento canone Radiodiffusione ex art. 92, legge 27/12/2002, n. 289). Cordiali saluti. Ufficio Fiscale Ancescao Nazionale.
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