ANCeSCAO
Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti

statuto nazionale

Approvato dall'Assemblea Nazionale ANCeSCAO
Foligno, 30 Giugno 2003.

Sommario

TITOLO I
Costituzione, durata, sede, scopo

articolo 1 - Costituzione

È costituita la "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CENTRI SOCIALI, COMITATI ANZIANI E ORTI", che assume l'acronimo ANCeSCAO.

L'Associazione ha finalità di promozione sociale, ai sensi del la Legge 7 dicembre 2000, n.383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" ed ai fini del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

L'Associazione - ai sensi e per gli effetti della sopra citata legge - è altresì iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Con Decreto del Ministero del 'Interno n.559/c.4749.12000.A (113) del 4 marzo 1994 è stata riconosciuta all 'Associazione Nazionale la caratteristica di "Ente Nazionale con finalità assistenziali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

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articolo 2 - Durata

L'Associazione ANCeSCAO ha durata illimitata.

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articolo 3 - Sede

L'Associazione nazionale ha sede in Bologna. Per esigenze funzionali possono essere aperti uffici in Italia e all'estero, in località di particolare interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

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articolo 4 - Finalità, scopi, strumenti

L'Associazione non ha fini di lucro ed è ispirata a finalità di solidarietà, di utilità e di promozione sociale.

Opera in piena autonomia e secondo il metodo democratico e partecipativo; non pone alcuna discriminazione di appartenenza ai propri Soci di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza, di sesso e nazionalità o altro.

L 'Associazione si propone come finalità:

  • la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
  • la solidarietà tra le generazioni;
  • la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economca della comunità;
  • l'impegno nel volontariato civile e solidale;
  • la tutela del diritto alla salute,all 'ambiente,all 'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
  • la promozione di condizioni di vita economiche e sociali ade- guate e sufficienti;
  • la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa.

Per conseguire queste finalità, soprattutto a favore delle persone anziane, l'Associazione si propone i seguenti scopi:

  • la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
  • lo sviluppo qualitativo delle iniziative tendenti a realizzare attività culturali, ricreative, solidali, artistiche, la conduzione di orti e le attività ludico-motorie ,la ginnastica di mantenimento, le cure termali come prevenzione ,mantenimento e cura della salute;
  • la attivazione del turismo sociale e solidale, quale approfondimento ed arricchimento culturale attraverso la conoscenza delle persone e dei territori in cui vivono, anche con gemellaggi e scambi internazionali e quale accrescimento della qualità della vita;
  • lo sviluppo e la crescita su tutto il territorio nazionale dei Centri Sociali, Comitati Anziani e Comitati Orti;
  • la formazione di operatori e dirigenti dell Associazione nei settori della gestione amministrativa ed economico-finanziaria, e della programmazione di attività solidali, culturali, turistiche e ricreative;
  • lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi di comunicazione/informazione interni ed esterni all'Associazione;
  • lo sviluppo della cultura della domiciliarità e la lotta contro la solitudine delle persone anziane;
  • la emanazione di direttive e provvedimenti locali, regionali nazionali ed europee a favore delle persone anziane e delle loro organizzazioni;
  • la promozione di tutte le attività istituzionali, connesse e complementari, per il raggiungimento dei fini statutari.

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TITOLO II
Soci

articolo 5 - Gli iscritti

Di diritto sono Soci di ANCeSCAO gli iscritti ai Centri Sociali, Comitati Anziani e Comitati Orti e ad altre organizzazioni degli anziani, comunque denominate e quale che sia la loro forma giuridica, di seguito chiamati Centri, in regola con la quota associativa annuale, che abbiano aderito all'Associazione ai sensi dell 'art. 8 del presente Statuto.

L'ammissione a Socio del Centro - al quale è stata richiesta l'iscrizione - spetta ai relativi organi decisionali,secondo i rispettivi statuti.

I Soci ANCeSCAO, nel principio del voto singolo, hanno diritto di partecipare a tutte le attività e di godere di tutti i benefici che a loro favore sono stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione Nazionale.

I Soci inoltre hanno diritto di frequentare gli altri Centri aderenti ad ANCeSCAO, oltre quello di appartenenza, beneficiando di tutte le attività e servizi salvo quelle - per norme interne - riservate ai Soci di quel Centro, senza acquisire diritto di voto.

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articolo 6 - Quota sociale

Ciascun Socio deve corrispondere al Centro cui è iscritto la quota associativa fissata dallo stesso, comprendente anche l'aliquota fissata dal Consiglio nazionale, da versare ad ANCeSCAO, tramite le strutture territoriali decentrate indicate nel presente statuto, nei termini e con modalità previste dall'Associazione. Viene esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; la quota associativa di ANCeSCAO è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

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articolo 7 - Partecipazione democratica

I Soci dei Centri ANCeSCAO, solo se maggiorenni e secondo le norme statutarie,eleggono i propri rappresentanti:

  1. all'Assemblea del Coordinamento Provinciale;
  2. all'Assemblea del Coordinamento Regionale;
  3. all'Assemblea Nazionale dei Delegati.

Tutti i Soci possono essere eletti negli organismi dirigenti dei vari livelli territoriali e nazionali.

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articolo 8 - Modalità di Adesione

L'adesione ad ANCeSCAO da parte degli iscritti al Centro, di cui all'art.5 del presente statuto, avviene a seguito dell 'accoglimento della richiesta di adesione del Centro stesso,da parte del Coordinamento Provinciale e del rilascio dell'Attestato di adesione annuale da parte dell'Associazione Nazionale. Il Centro deve essere regolarmente costituito sul territorio nazionale, in base alle leggi vigenti che regolano gli organismi di associazione di promozione sociale,di volontariato e degli enti non commerciali in genere.

Il Centro deve presentare domanda di adesione accompagnata dall'atto costitutivo e dallo statuto. Il Centro, pur conservando la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, dovrà dichiarare con atto deliberativo della propria Assemblea dei Soci che condivide le finalità dell 'ANCeSCAO e ne accetta lo statuto, è mosso da spirito di solidarietà sociale e si impegna a rilasciare a ciascun iscritto la tessera dell'Associazione. Tale tessera è rilasciata,previo versamento del contributo annuo, a ciascun Socio dal relativo Centro.

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articolo 9 - Perdita qualifica di Socio

La qualità di Socio ANCeSCAO cessa:

  • per morte, per dimissioni, per morosità e per espulsione del Socio, deliberata dal Centro di appartenenza o successivamente dal relativo Coordinamento Provinciale o Regionale.

Avverso la delibera di espulsione,il Socio può ricorrere al competente organo statutario per livelli successivi:

  • per rinuncia o revoca dell 'adesione all 'Associazione Nazionale da parte del Centro di appartenenza,da comunicare per iscritto,a seguito di delibera approvata da apposita assemblea.
  • per espulsione del Centro di appartenenza dall'Associazione Nazionale.

Avverso la delibera di espulsione, il Centro può ricorrere al competente organo statutario per livelli successivi.

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TITOLO III
Struttura dell'Associazione

articolo 10 - Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti

I Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti e le associazioni comunque denominate sono organizzazioni che, nella loro autonomia aderiscono, attraverso i propri Soci, ad ANCeSCAO secondo il pre- sente statuto. In quanto tali, i Centri hanno diritto di partecipare, per il tramite dei propri Soci, eleggendo i delegati, all'elezione degli organi nazionali di ANCeSCAO, dei Coordinamenti Regionali, dei Coordina-menti Provinciali e territoriali. I Soci, inoltre,hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall 'Associazione Nazionale.

Il Centro è tenuto a versare la parte di quota riscossa dai Soci, di spettanza del Coordinamento Provinciale, del Coordinamento Regionale e dell 'Associazione Nazionale.

Il Centro è escluso da ANCeSCAO per:

  • rinuncia dell'adesione all 'Associazione Nazionale da parte del Centro;
  • mancato versamento,anche parziale,della aliquota ANCeSCAO riscossa dai Soci, di spettanza dagli organi centrali, nonché quella di spettanza degli organi periferici, come deciso dai medesimi;
  • delibera di espulsione da parte del Coordinamento Provinciale di appartenenza.

Avverso la delibera di espulsione il Centro,entro trenta giorni dall'avvenuta notifica scritta di esclusione può ricorrere al Collegio dei Probi Viri regionale e successivamente al Collegio dei Probi Viri nazionale.

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articolo 11 - Strutture territoriali

L'Associazione, ispirandosi ai principi del federalismo e del decentramento, opera sul territorio attraverso le strutture provinciali e regionali, denominate Coordinamenti, i quali,dotati di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, ne costituiscono la rete organizzativa. Essi sono regolati dal presente statuto e dai propri statuti, che non possono contenere norme in contrasto con lo statuto nazionale, verificate dai Probi Viri ai sensi del successivo articolo 26.

I Soci dei Centri aderenti sono contemporaneamente Soci della struttura provinciale e regionale e, in quanto tali, approvano l'atto costitutivo, lo statuto ed eleggono i relativi organi.

I Coordinamenti Provinciali sono costituiti dai delegati dei Soci dei Centri aderenti che hanno sede nel territorio della provincia.

I Coordinamenti Regionali sono costituiti dai delegati dei Soci dei Centri aderenti ai Coordinamenti Provinciali che hanno sede nel territorio della Regione. Se previsti dagli statuti regionali e provinciali, possono essere costituiti Coordinamenti territoriali di livello inferiore che sono composti dai delegati dei Soci dei Centri residenti nel territorio di competenza.

Le strutture territoriali si dotano di organi sociali quali l 'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente,il collegio dei revisori e il collegio dei probi viri, a norma dei loro statuti.

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articolo 12 - Durata

Gli organi sociali delle strutture territoriali,di cui al precedente articolo, durano in carica tre anni.

La durata dell'incarico di Presidente regionale e provinciale ed il numero dei mandati va regolata nei rispettivi statuti.

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TITOLO IV
Coordinamento Provinciale e Coordinamento Regionale

articolo 13 - I Coordinamenti

I Coordinamenti Provinciali e Regionali, in quanto organismi statutari di ANCeSCAO, rappresentano l'Associazione al rispettivo livello territoriale nei rapporti con le istituzioni locali, con i sindacati, con la società civile e con il Forum del Terzo Settore, collaborano alla realizzazione, nei rispettivi livelli, degli orientamenti deliberati dagli organismi nazionali dell'Associazione e sviluppano la propria iniziativa sociale, assistenziale e solidale.

L'assemblea nomina tra i membri del Consiglio Direttivo un Presidente, che rappresenta legalmente l'Associazione.

I Coordinamenti Provinciali e Regionali:

  • raccolgono le istanze e le sollecitazioni atte a promuovere iniziative che consentano lo sviluppo sociale e organizzativo degli organismi aderenti;
  • si adoperano per proporre e/o incentivare per i Soci attività di for-mazione e assistenza gestionale,amministrativa,fiscale e tributaria nonché per attuare metodi di comunicazione e divulgazione delle disposizioni normative, delle politiche e delle scelte statutarie.

Le deliberazioni dei Coordinamenti territoriali devono essere assunte in coerenza con gli indirizzi generali ANCeSCAO.

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articolo 14 - Coordinamento Provinciale

Gli iscritti ad ANCeSCAO, ai sensi del precedente articolo 7, eleggono per tempo i delegati all'Assemblea del Coordinamento Provinciale con un indice di rappresentatività riferito all'intero territorio della provincia, stabilito dall'Assemblea del Coordinamento stesso.

L'assemblea del Coordinamento Provinciale:

  • elegge periodicamente secondo il proprio statuto il Consiglio Direttivo, i cui componenti nominano al loro interno il Presidente, il/i Vice Presidenti, il Tesoriere e/o il Segretario ed i propri candidati al Consiglio Nazionale,nel numero derivante dall'indice di rappresentatività proporzionale agli iscritti su base regionale,numero che verrà stabilito dall'Assemblea Nazionale dei delegati;
  • delibera in ordine all 'accoglimento della domanda di adesione pre- sentata da un Centro ed alla sua eventuale espulsione;
  • consegna annualmente a ciascun Centro aderente le tessere di ANCeSCAO, ai sensi del precedente art. 8.

L'anno sociale del Coordinamento provinciale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea Provinciale, entro il 30 aprile dell'anno successivo, approva il bilancio consuntivo predisposto dall'organo direttivo, secondo le proprie norme statutarie,dandone notizia al Coordinamento Regionale.

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articolo 15 - Coordinamento Regionale

Gli iscritti ad ANCeSCAO, ai sensi del precedente articolo 7, eleggono per tempo i delegati all'Assemblea del Coordinamento Regionale con un indice di rappresentatività riferito all'intero territorio della regione, stabilito dallo statuto del Coordinamento stesso.

L'Assemblea del Coordinamento Regionale elegge ogni tre anni secondo il proprio statuto il Consiglio Direttivo, i cui componenti nominano al loro interno il Presidente, il/i Vice Presidenti, il Tesoriere e/o il Segretario, il Collegio dei revisori e dei Probi viri; il Consiglio Direttivo del Coordinamento Regionale è costituito dai delegati dei Coordinamenti di ciascuna provincia ,nel numero che verrà stabilito dall'Assemblea del Coordinamento Regionale.

L'anno sociale del Coordinamento Regionale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. L'Assemblea regionale approva entro il trenta aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, redatto dall'organo direttivo, secondo le proprie norme statutarie, dandone notizia al competente organo dell'Associazione Nazionale.

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TITOLO V
Struttura Nazionale

articolo 16 - Organi Nazionali

Sono organi dell 'Associazione nazionale:

  • l'Assemblea Nazionale dei Delegati;
  • il Consiglio Nazionale;
  • il Comitato delle Regioni;
  • l'Esecutivo di Presidenza;
  • il Presidente Nazionale;
  • il Collegio dei Revisori;
  • il Collegio dei Probi Viri.

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articolo 17 - Assemblea Nazionale dei Delegati

L'Assemblea Nazionale è costituita dai delegati degli iscritti di tutti i Centri aderenti,in ragione di un delegato per ciascun Centro fino a 800 associati,di due per i Centri fino a 1500 e di tre per i Centri oltre i 1500.

Hanno diritto di partecipare alla riunione dell 'Assemblea Nazionale i membri del Consiglio Nazionale e i Presidenti dei Coordinamenti Provinciali e Regionali, con diritto di voto solo se delegati dai Centri.

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articolo 18 - Convocazione e compiti dell'Assemblea

L'Assemblea Nazionale viene convocata dal Consiglio Nazionale e si riunisce di norma ogni tre anni,nella località stabilità dal Consiglio Nazionale stesso e ogniqualvolta lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti con istanza scritta contenente l 'ordine del giorno.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

  • deliberare sugli indirizzi generali dell 'Associazione e approvare i relativi documenti;
  • discutere ed approvare le modifiche dello statuto,su proposta del Consiglio Nazionale;
  • determinare il numero dei componenti il Consiglio Nazionale;
  • determinare,prima dell'inizio dei lavori,per la nomina degli organismi nazionali, la composizione della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Elettorale secondo il regolamento;
  • eleggere ogni tre anni:
    • i membri del Consiglio Nazionale,con la possibilità di nominare invitati permanenti nel numero massimo di tre, i quali possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto;
    • i membri del Collegio dei Revisori;
    • i membri del Collegio dei Probi Viri.

Di ogni seduta dell 'Assemblea è disposto a cura del Presidente e del Segretario il verbale che, depositato entro trenta giorni nella sede sociale,verrà proposto per l'approvazione nella prima successiva seduta.

Del verbale e degli atti deliberativi dell'Assemblea verrà data informazione ai Soci nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Nazionale.

Discute e delibera su ogni altro argomento posto all 'ordine del giorno.

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articolo 19 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è organo decisionale dell'ANCeSCAO ed è espressione degli organismi aderenti.

Dura in carica tre anni.

È eletto dall'Assemblea Nazionale con il parametro di rappresentatività dalla stessa definito, tenendo conto del numero degli iscritti all'Associazione

Ha il compito di:

  1. tradurre in progetto strategico triennale gli indirizzi approvati dall'Assemblea Nazionale;
  2. approvare programmi annuali di realizzazione del progetto triennale;
  3. approvare iniziative presentate dal Comitato delle Regioni;
  4. convocare l'Assemblea Nazionale;
  5. costituire l'Esecutivo di Presidenza composto da sette membri, eleggendo tra questi il Presidente Nazionale,il Vice Presidente Nazionale e il Tesoriere e assegnando ai restanti componenti, la responsabilità delle Commissioni di lavoro;
  6. revocare l'Esecutivo di Presidenza o un singolo componente l'Esecutivo,su mozione motivata richiesta da almeno il 30% dei componenti il Consiglio Nazionale ed approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti stessi;
  7. eleggere il Presidente del Consiglio Nazionale ed il Vice Presidente, eventualmente revocarli, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Nazionale;
  8. costituire le Commissioni di lavoro e gruppi operativi;
  9. designare rappresentanti ANCeSCAO presso organizzazioni nazionali ed internazionali;
  10. nominare esperti, su proposta dell 'Esecutivo di Presidenza, in numero non superiore a tre, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori degli organi nazionali, senza diritto di voto, revocandoli con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale;
  11. nominare il Direttore Responsabile ed il Direttore Editoriale della rivista "Anziani e Società";
  12. proporre modifiche allo statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale, avvalendosi, di una apposita commissione all'uopo istituita dal Consiglio stesso;
  13. approvare le eventuali modifiche del regolamento;
  14. determinare le modalità di tesseramento e l'aliquota del contributo nazionale;
  15. approvare entro il 30 novembre di ogni anno il calendario delle attività e il bilancio preventivo per l 'anno successivo, predisposti dall'Esecutivo di Presidenza, sentito il Comitato delle Regioni, di cui al successivo art.21;
  16. approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente,predisposto dall'Esecutivo di Presidenza, sentito il Comitato delle Regioni, di cui al successivo art.21;
  17. deliberare l 'adesione dell 'Associazione ad altre Associazioni nazionali ed internazionali, senza scopo di lucro, nel rispetto delle finalità statutarie di ANCeSCAO;
  18. deliberare, quando necessario, l 'esercizio di straordinaria amministrazione da parte del Presidente, per la conclusione di singoli affari.

Nel periodo dei tre anni, il Consiglio Nazionale può cooptare ulteriori membri in numero non superiore al cinque per cento di quelli nominati dall'Assemblea Nazionale, in relazione a nuove rappresentanze regionali.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide se partecipa almeno il cinquanta per cento più uno dei componenti; le delibere, di cui ai precedenti punti 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17 e 18,sono efficaci se adottate con la maggioranza degli aventi diritto con voto di norma palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il venti per cento dei votanti. Al Consiglio Nazionale partecipa senza diritto di voto, se non ne è componente, il Coordinatore del Comitato delle Regioni, di cui al successivo articolo 21.

La convocazione del Consiglio Nazionale, da parte del suo Presidente, avviene mediante posta o fax, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo.

In caso di morte, dimissioni, espulsione o altri impedimenti permanenti, il componente il Consiglio Nazionale sarà sostituito da un rappresentante del proprio territorio, eletto dal relativo Coordinamento Regionale di appartenenza.

Di ogni seduta è disposto a cura del Presidente e del Segretario il verbale che verrà depositato entro 15 giorni nella sede sociale e comunque proposto per l'approvazione nella prima successiva seduta.

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articolo 20 - Presidente del Consiglio Nazionale e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale stesso, dura in carica tre anni ed è garante del suo funzionamento democratico e della coerenza delle decisioni assunte dal Consiglio con gli orientamenti espressi dall'Assemblea Nazionale.

Convoca il Consiglio Nazionale, concordandone con il Presidente Nazionale l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

In caso di impedimento del Presidente del Consiglio nazionale, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

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articolo 21 - Il Comitato delle Regioni

Il Comitato delle Regioni è l'organo consultivo di ANCeSCAO, nonché di coordinamento tra gli organi esecutivi nazionali e le strutture territoriali dell'Associazione stessa. È costituito dal Presidente di ciascun Coordinamento Regionale o suo delegato, di cui al precedente art. 15.
Ai suoi lavori partecipa di diritto il Presidente Nazionale.

Il Comitato delle Regioni svolge i seguenti compiti:

  • prende atto dei provvedimenti legislativi e regolamentari assunti da ciascuna Regione,dagli Enti Locali e degli eventuali conseguenti programmi territoriali ANCeSCAO,ai fini di una eventuale diffusione in ambiti territoriali e di una complessiva loro armonizzazione;
  • propone al Consiglio Nazionale iniziative e progetti territoriali di interesse nazionale;
  • esprime un preventivo parere obbligatorio ma non vincolante su ciascuna iniziativa nazionale che coinvolga le strutture territoriali e che venga sottoposta alla decisione dell'Esecutivo di Presidenza.

Nel caso di difformità di decisione dell'Esecutivo di Presidenza con il parere espresso dal Comitato delle Regioni,la proposta è discussa nella prima riunione del Consiglio Nazionale. Entro quindici giorni dalla costituzione del Consiglio Nazionale, i Presidenti dei Coordinamenti Regionali sono convocati dal Presidente del Consiglio Nazionale stesso per la costituzione del Comitato delle Regioni.

Alla prima riunione successiva i membri del Comitato delle Regioni procedono ad eleggere tra i Presidenti Regionali il Coordinatore ed il Vice Coordinatore, i quali durano in carica un anno. Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato, il Coordinatore uscente provvede a riunire il Comitato delle Regioni per il rinnovo delle cariche.

Di ogni seduta è disposto a cura del Presidente e del Segretario il verbale che, depositato entro quindici giorni nella sede sociale, verrà proposto per l'approvazione nella prima successiva seduta.

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articolo 22 - Presidente Nazionale dell'ANCeSCAO

Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale e:

  1. esercita i compiti attribuitigli dallo statuto;
  2. ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione per l 'ordinaria e, quando delegato dal Consiglio Nazionale, per la straordinaria amministrazione;
  3. convoca e presiede l'Esecutivo di Presidenza;
  4. concorda con il Coordinatore del Comitato delle Regioni la convocazione del Comitato stesso per la coordinazione delle decisioni dell'Esecutivo di presidenza con le strutture territoriali;
  5. svolge le funzioni delegategli dall'Esecutivo di Presidenza, anche per l'apertura dei c/c bancari e postali, l'assunzione di obbligazioni in nome e per conto dell'ANCeSCAO, la conclusione di atti di ordinaria amministrazione con soggetti pubblici o privati, che siano necessari o utili per attuare le decisioni degli organismi statutari.
  6. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Tale incarico è incompatibile con altra carica di Presidenza negli organi nazionali, regionali e provinciali.

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articolo 23 - Esecutivo di Presidenza

L'Esecutivo di Presidenza, costituito ai sensi del precedente articolo 19 linea 4, è lo strumento di attuazione delle decisioni del Consiglio Nazionale e coordina la realizzazione delle iniziative dallo stesso approvate. Dura in carica tre anni.

È composto:

  • dal Presidente Nazionale che svolge le funzioni indicate nel precedente articolo 22;
  • dal Vice Presidente che coadiuva il Presidente Nazionale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento;
  • dal Tesoriere, che provvede alla gestione delle funzioni amministrative dell'Associazione;
  • dai quattro ulteriori membri che, di norma, coordinano le Commissioni di lavoro.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto a cura del Presidente e del Segretario il verbale che verrà depositato entro 15 giorni presso la sede sociale e comunque proposto per l'approvazione nella prima successiva seduta.

Il Coordinatore del Comitato delle Regioni partecipa alle riunioni dell'Esecutivo di Presidenza, senza diritto di voto.

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articolo 24 - Incopatibilità

L'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione Nazionale e delle strutture territoriali è incompatibile con candidature politiche o amministrative,con incarichi decisionali in istituzioni pubbliche, quali Regioni, Province ed Enti Locali e in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti.

L'accoglimento della candidatura o dell'incarico di cui sopra, comporta la decadenza automatica del Socio dall'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione.

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articolo 25 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo ed ha i doveri ed i poteri di cui agli art. 2403 3 2403 Bis del Codice Civile.

Assume inoltre le funzioni di controllo contabile e:

  • verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  • verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
  • esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio e il parere tecnico sul bilancio preventivo;
  • verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti,eletti dall'Assemblea Nazionale, ai sensi del precedente articolo 18. Nomina nel suo seno il Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori, dei quali almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, debbono essere dotati di adeguata esperienza in campo giuridico e amministrativo-contabile e debbono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; essi inoltre debbono rispondere ai requisiti di cui all'art.2399 del c.c. e possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea Nazionale.

I componenti il Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea dei Delegati.

L'incarico ha la durata di tre anni.

Di ogni seduta è disposto a cura del Presidente e del Segretario il verbale che, depositato entro quindici giorni nella sede sociale, verrà proposto per l'approvazione nella prima successiva seduta.

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articolo 26 - Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, nomina al suo seno il Presidente. I membri debbono avere le caratteristiche di indubbia moralità e competenza relativamente alla natura dell'incarico.

La carica è incompatibile con altre cariche negli organismi nazionali e territoriali di ANCeSCAO.

Il Collegio verifica che gli statuti dei Coordinamenti Regionali e Provinciali non siano in contrasto con quello nazionale.

Il Collegio si esprime entro il termine di due mesi dalla richiesta, con decisione inappellabile, sulle istanze di intervento avanzate in forma documentale in materia di:

  • interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e del regolamento interno;
  • sospensione ed esclusione di un singolo Socio o di un Centro aderente,in sede di appello,dopo aver sentito le parti coinvolte ed aver ottenuto le pronunce del competente Collegio dei Probi Viri a livello provinciale e regionale;
  • controversie di natura statutaria e regolamentare tra strutture dell'Associazione o tra strutture ed organismi dell'Associazione stessa, dopo aver sentito le parti interessate;
  • presunta difformità di una decisione assunta dall'Esecutivo di Presidenza con i deliberati del Consiglio Nazionale, dell'Assemblea Nazionale, con lo statuto e il regolamento,rilevata da almeno un terzo dei componenti il Comitato delle Regioni.

L'esecuzione delle decisioni è a cura del Consiglio Nazionale.

Con le medesime procedure di cui al precedente capoverso, il Collegio, se richiesto da almeno il cinquanta per cento dei componenti il Comitato delle Regioni o da almeno un/terzo i componenti il Consiglio Nazionale,esprime entro quindici giorni un parere obbligatorio ma non vincolante, sulla coerenza dei provvedimenti in corso di attuazione da parte dell'Esecutivo di Presidenza con le delibere assunte dal Consiglio Nazionale. L'incarico ha la durata di tre anni.

Di ogni seduta è disposto a cura del Presidente e del Segretario il verbale che,depositato entro quindici giorni nella sede sociale, verrà proposto per l'approvazione nella prima successiva seduta.

Partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea dei Delegati.

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articolo 27 - Gratuità delle cariche elettive e trattamento degli incarichi

Tutte le cariche elettive, ad ogni livello, sono gratuite. Spetta ai componenti degli organi elettivi il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio incarico, a norma del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

L'Associazione, per il conseguimento dei propri fini statutari, a norma dell'articolo 18 della legge 383/2000, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci e, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.

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TITOLO VI
Patrimonio, rendicontazione

articolo 28 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili,comunque appartenenti all'Associazione Nazionale, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo, comprese le donazioni e i lasciti testamentari, accettati con beneficio di inventario, liberi da vincoli di destinazione.

I beni ricevuti e le loro rendite saranno obbligatoriamente destinati al conseguimento delle finalità previste dallo statuto.

Sono fonti di finanziamento dell'Associazione:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  • contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione Nazionale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

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articolo 29 - Rendiconto annuale

Il rendiconto annuale, unitamente alle relative relazioni illustrative, è predisposto e redatto dal Tesoriere, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Nazionale.

Il rendiconto annuale deve rappresentare adeguatamente, in apposito documento, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, distinguendo le attività complementari da quelle istituzionali ed esponendo analiticamente i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

È fatto obbligo all'ANCeSCAO di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il rendiconto annuale con i suoi allegati,con le relazioni dell'Esecutivo di Presidenza e del Collegio dei Revisori, inviato ai componenti il Consiglio Nazionale almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua approvazione, deve essere sottoposto ad approvazione del Consiglio Nazionale stesso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Successivamente, con opportune forme, viene portato a conoscenza di tutti gli associati.

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TITOLO VII
disposizioni finali

articolo 30 - Modifiche statutarie

Il Consiglio Nazionale, in apposita riunione,approva la proposta di modifica dello statuto da sottoporre all'Assemblea Nazionale dei Delegati, stabilendo la data della sua convocazione, nonché le modalità generali di svolgimento dell'Assemblea, come indicato dagli artt.18 e 19 del presente statuto.

L'Assemblea Nazionale dei Delegati, nella seduta di cui sopra:

  • nomina il Presidente dell'Assemblea dei Delegati;
  • approva le modifiche del presente statuto.

L'Assemblea Nazionale dei Delegati,ai fini delle modifiche statutarie, è validamente costituita se sono presenti almeno tre/quinti dei Delegati e la proposta di statuto si ritiene approvata con voto favorevole della maggioranza qualificata dei tre/quinti dei presenti

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articolo 31 - Insediamento organi nazionali

Gli eletti al Consiglio Nazionale, sotto la presidenza iniziale del Presidente dell'Assemblea, si costituiscono in Consiglio Nazionale e:

  • eleggono il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere dell'Esecutivo di Presidenza;
  • costituiscono l'Esecutivo di Presidenza di cui al precedente art. 23, con le modalità di cui all'art. 19 del presente statuto.

I componenti l'Esecutivo assegnano ai quattro componenti senza incarico, la funzione di Responsabili delle Commissioni istituite dal Consiglio Nazionale.

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articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale dei Delegati, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno i quattro/quinti dei presenti. L'Assemblea dei Delegati, ai fini dello scioglimento, si considera validamente costituita se sono presenti almeno i tre/quinti dei Delegati.

Lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale dei Delegati, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno i quattro/quinti dei presenti. L'Assemblea dei Delegati, ai fini dello scioglimento, si considera validamente costituita se sono presenti almeno i tre/quinti dei Delegati.

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articolo 33 - Rinvio a leggi

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme in vigore per gli Enti di tipo associativo e volontariato in genere.

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articolo 34 - Norme transitorie

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione.

Le modifiche, soppressioni, integrazioni e sostituzioni apportate allo statuto vigente mediante l'approvazione dell'Assemblea dei Delegati sono state trascritte nel presente nuovo testo in forma completa, al fine di facilitarne la lettura, in analogia a quanto avviene per la promulgazione di leggi, D.P.R.e provvedimenti ufficiali dello Stato, ai sensi dell'art.10 del Testo Unico delle disposizioni in materia, D.P.R. 28 dicembre 1985 n° 1092.

Entro 120 gg. dall'approvazione del presente statuto, al fine dell'effettiva entrata in funzione degli organi previsti, il Consiglio Nazionale è convocato per la costituzione del Comitato delle Regioni e per l'elezione dell'Esecutivo di Presidenza e del Presidente Nazionale.

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