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Decreto "Sostegni": opportunità per i Soci ANCeSCAO

Con l'approvazione del Decreto "Sostegni" da parte del Governo vengono introdotte alcune opportunità per gli Enti del Terzo Settore, tra cui i Centri Soci aderenti ad ANCeSCAO A.P.S.

 Articolo 1: prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA; tra i soggetti indicati in tale articolo rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Il contributo in esame spetta a condizione che la perdita media mensile del fatturato 2020 sia di almeno il 30% rispetto al 2019; in caso di apertura della partita IVA nel corso del 2019, il confronto dovrà essere fatto sui mesi successivi a quello di attivazione della posizione IVA. L’importo del contributo, trasformabile facoltativamente in credito d’imposta da utilizzare in compensazione attraverso il modello F24, è determinato nelle seguenti percentuali rispetto alla differenza tra il fatturato medio mensile 2019 ed il fatturato medio mensile 2020:

  • 60% per gli enti con ricavi non superiori a centomila euro;
  • 50% per gli enti con ricavi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  • 40% per gli enti con ricavi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per gli enti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per gli enti con ricavi superiori a  5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro.
  • Il contributo a fondo perduto è riconosciuto comunque per un importo minimo pari a duemila euro; la stessa somma spetta anche agli enti che hanno aperto la partita IVA dal 1 Gennaio 2020.

Articolo 9: prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria con causale "emergenza COVID-19", da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Prevede inoltre la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Articolo 14: prevede l’incremento di 100 mln di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (rivolto ad APS, ODV ed Onlus), istituito dal DL 137/2020. Con decreto interministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale. Non potranno accedere al contributo erogato attraverso il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore i soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dagli articoli 1 e 3 del DL 137/2020 (Decreto Ristori).

Al momento (23 Marzo 2021), in merito all'art. 14, sono previste unicamente tali previsioni ma non le modalità applicative che - non appena disponibili - provvederemo a comunicare mediante aggiornamento del presente articolo.

Documenti:

2021