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Affitti e migliorie all'immobile

"Se un inquilino effettua lavori di manutenzione straordinaria o miglioramenti all’immobile locato (in affitto) ha diritto al rimborso delle spese sostenute?”

Risponde l’avvocato Elena De Simone, di Confconsumatori Parma.

L’art. 1592 del Codice Civile in tema di miglioramenti sulla cosa locata dispone che: “salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo di spesa e il valore del risultato utile al tempo della consegna…”.

Ciò significa che il consenso del locatore (il proprietario), che deve essere espressamente manifestato a tale specifico scopo, è condizione necessaria e indispensabile affinché il conduttore (l’affittuario) maturi il diritto a qualsivoglia compenso. Tale consenso non può peraltro essere implicito né desumersi da atti di tolleranza, in quanto il locatore non solo deve previamente autorizzare i miglioramenti sulla cosa locata ma deve anche essere messo a conoscenza, dettagliatamente, dei lavori che verranno effettuati nonché della modalità di esecuzione e dei relativi costi, in modo da poter concretamente valutare la convenienza delle opere anche dal punto di vista economico e poterle quindi autorizzare. Ne deriva che in mancanza di una chiara e inequivoca manifestazione di volontà all’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria o migliorie nulla sarà dovuto al conduttore a tale titolo. Infine, occorre precisare che in caso di autorizzazione ai lavori da parte del locatore il valore dei miglioramenti può essere compensato con gli eventuali deterioramenti.