Il treno su cui viaggiavo ha subìto forti ritardi: ho diritto ad un rimborso? E, se sì, come posso ottenerlo?
Accade spesso di viaggiare su treni che hanno accumulato anche parecchi minuti di ritardo. In particolare, se subiamo un disservizio di questo tipo, per sapere quali sono i nostri diritti dobbiamo sempre fare riferimento alle condizioni di trasporto del gestore del servizio di trasporto presso il quale abbiamo acquistato il biglietto (come ad esempio Trenitalia o Italo).
A cura di Lorena Frati, esperta di Confconsumatori Parma.
Accade spesso di viaggiare su treni che hanno accumulato anche parecchi minuti di ritardo. In particolare, se subiamo un disservizio di questo tipo, per sapere quali sono i nostri diritti dobbiamo sempre fare riferimento alle condizioni di trasporto del gestore del servizio di trasporto presso il quale abbiamo acquistato il biglietto (come ad esempio Trenitalia o Italo).
Inoltre, è importante ricordare il Regolamento UE 2021/782 che aggiorna il precedente regolamento del 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ed è direttamente applicabile in ogni stato membro.
All’interno di questo Regolamento vengono disciplinati alcuni disservizi in cui possono incorrere i passeggeri, come ritardi, perdite di coincidenze o cancellazioni del viaggio:
In caso di ritardo alla partenza o all’arrivo superiore a 60 minuti hai diritto a:
- ottenere il rimborso del biglietto entro 30 giorni - può trattarsi di un rimborso totale o parziale (relativo alla parte del viaggio non effettuata) - e un biglietto di ritorno verso il tuo punto di partenza iniziale, se il ritardo vanifica l'obiettivo del tuo viaggio, oppure
- proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo in condizioni analoghe per raggiungere la destinazione finale non appena possibile, senza costi aggiuntivi, oppure
- proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo a una data successiva di tua scelta in condizioni analoghe, senza costi aggiuntivi. Ciò comprende l'uso di mezzi di trasporto alternativi per giungere alla destinazione finale se il treno è bloccato e il servizio è sospeso.
Ciò che è fondamentale è che il passeggero non deve incorrere in costi aggiuntivi, per cui, un eventuale itinerario alternativo effettuato attraverso un altro fornitore di servizi di trasporto in grado di consentirgli di raggiungere la destinazione finale in condizioni simili deve essere rimborsato dall’impresa ferroviaria.
Se le opzioni disponibili per l'itinerario alternativo non sono comunicate al passeggero entro 100 minuti dall'ora di partenza prevista del servizio oggetto del ritardo o della soppressione o della coincidenza persa, il passeggero ha diritto di concludere tale contratto con altri fornitori di servizi di trasporto pubblico per ferrovia, con pullman o autobus. L'impresa ferroviaria rimborsa al passeggero i costi necessari, adeguati e ragionevoli sostenuti.
È importante ricordare che i rimborsi previsti devono essere corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Il rimborso può essere corrisposto sotto forma di buoni e/o mediante la fornitura di altri servizi a patto che le condizioni di tali buoni e/o servizi siano sufficientemente flessibili, per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione, e vi sia l'accordo del passeggero ad accettare tali buoni e/o servizi. Il rimborso per il prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati.
Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero ha diritto a un indennizzo da parte dell'impresa ferroviaria in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione finale indicati sul biglietto o sul biglietto cumulativo per il quale non gli è stato rimborsato il costo in conformità dell'articolo 18. L'indennizzo minimo in caso di ritardo è fissato come segue:
- il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo comprenso tra 60 e 119 minuti;
- il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.
Tale indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo totale effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, l'indennizzo in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto al prezzo per tale tratta del viaggio indicato sul biglietto.
Ecco quali sono invece i casi in cui non si ha diritto a un risarcimento:
- si era stati informati del ritardo prima dell'acquisto del biglietto
- il ritardo, dovuto al proseguimento del viaggio con un altro servizio o all'itinerario alternativo, è inferiore a 1 ora
- si ha optato per il rimborso del biglietto
- la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali (quali condizioni meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali o gravi crisi sanitarie pubbliche che l'impresa ferroviaria, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare.
In caso di disservizio occorre innanzitutto inviare un reclamo scritto all’azienda di trasporto ferroviari, verificando le modalità sul sito dell’azienda stessa. Andrà inoltre conservata una copia del reclamo inviato. In seguito, qualora il reclamo non vada a buon fine o non si riceva un riscontro, è possibile attivare la procedura di conciliazione.
Per maggiori informazioni è possibile contattare le sedi di Confconsumatori disponibili all’indirizzo www.confconsumatori.it.