Tinteggiatura dei locali al termine della locazione
«Al termine della locazione l’inquilino deve sempre provvedere alla tinteggiatura dell’appartamento quando è previsto nel contratto?»
Risponde l’avvocato Elena De Simone di Confconsumatori Parma.
La Cassazione Civile con sentenza n. 29329 del 2019 ha stabilito che la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare al termine della locazione le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 79 della L. 392/78 perché addossando al conduttore una spesa che la legge pone di regola a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un ingiusto vantaggio in aggiunta al canone di locazione, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore (Cass. 5/08/2002 n. 11703).
Ne consegue che la spesa per la tinteggiatura non può essere posta a carico del conduttore, atteso che rientra nel normale degrado d’uso il fatto che dopo un certo periodo di tempo i mobili e i quadri lascino impronte sulle pareti (Cass. 1984 n. 4357). Naturalmente non bisogna confondere il normale uso con i deterioramenti subiti dalla cosa locata che eccedono la normale usura che in questo caso andranno risarciti.
Alla luce di questa sentenza, il locatore che decida di inserire ugualmente nel contratto di locazione una clausola che preveda la tinteggiatura dei locali al termine della locazione rischia di non poterla far valere in un eventuale giudizio nel caso in cui il conduttore non adempia spontaneamente. Diverso sarebbe il caso in cui il locatore, a fronte dell’inserimento di tale clausola, prevedesse una riduzione del canone dovuto.
Concludendo: se nel contratto non è prevista nessuna clausola che preveda la tinteggiatura dell’appartamento locato al termine della locazione nulla quaestio, il locatore non potrà pretendere alcunché. Se invece è prevista la clausola nel contratto e il conduttore l’ha accettata, in mancanza di adempimento spontaneo da parte del conduttore il giudice potrebbe considerarla nulla ai sensi dell’art. 79 L. 392/78 nonostante tale articolo, limitatamente alle locazioni abitative, sia stato abrogato dalla successiva L. 431/98. Un rimedio potrebbe essere quello di inserire ugualmente la clausola a fronte però di una riduzione concordata del canone di locazione in questo modo la tinteggiatura dei locali a cura del conduttore al termine della locazione non costituirebbe un ingiusto vantaggio a favore del locatore in aggiunta al canone cosa che la norma intende evitare.