Detrazione Superbonus: i comproprietari possono fare scelte diverse?

«Mia moglie e io siamo comproprietari di un immobile. Chiediamo se possiamo usufruire del superbonus e se compartecipando alle spese per le opere ammesse a questo beneficio fiscale, dobbiamo scegliere entrambi per la detrazione fiscale o mia moglie può decidere per lo sconto in fattura o la cessione del credito»

Risponde l’avvocato Mara Menatti di Confconsumatori Parma

Le norme del Superbonus, riguardanti gli immobili in comunione, hanno seguito un’evoluzione nel tempo. In linea generale, inizialmente, se l’edificio era composto da un’unica proprietà con unità immobiliari distintamente accatastate, sebbene in comunione tra più persone, l’Agenzia delle Entrate concludeva con parere negativo, nel senso che non si poteva usufruire del Superbonus (ndr: Circ. 24/E e anche risposta a interpello 329/2020).

La Legge di Bilancio 2021, all’art. 119 comma 9 ha introdotto, invece, l’espressa ammissione al superbonus per “gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.

Nel caso di specie, se l’immobile in comproprietà è unifamiliare, funzionalmente indipendente con accesso autonomo o situato in un condominio, fruirà del beneficio e ciascun comproprietario potrà scegliere se e come fruire del superbonus. La stessa Agenzia delle Entrate, con la Circolare 24/20 ha affermato che “nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri” e in tal senso il Decreto Rilancio non prevede limiti circa i soggetti a cui si può cedere il credito.

Per completezza, merita menzione la nuova misura varata dal Governo per evitare eventuali comportamenti fraudolenti in relazione all'utilizzo del Superbonus e dei bonus casa: il 12 novembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 157/21 (decreto antifrodi) che prevede per sconti in fattura e cessione del credito in ambito edilizio il necessario visto di conformità andando a modificare gli articoli 121 e 122 bis del Dlgs n. 34/2020, al cui testo normativo si rimanda per approfondimenti. (aggiornato al 12.11.2021)

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Pubblicato il 19/01/2022

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