I miglioramenti sulla casa locata

«Buongiorno vorrei sapere se l’inquilino che effettua lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile locato o miglioramenti ha diritto al rimborso delle spese effettuate?»

Risponde l’avvocato Elena De Simone, di Confconsumatori Parma.

L’art. 1592 del Codice Civile in tema di miglioramenti sulla cosa locata dispone che: “salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo di spesa e il valore del risultato utile al tempo della consegna…”.

Ciò significa che il consenso del locatore, che deve essere espressamente manifestato a tale specifico scopo, è condizione necessaria e indispensabile affinché il conduttore maturi il diritto a qualsivoglia compenso. Tale consenso, non può peraltro essere implicito né desumersi da atti di tolleranza, in quanto il locatore non solo deve previamente autorizzare i miglioramenti sulla cosa locata ma deve anche essere messo a conoscenza, dettagliatamente, dei lavori che verranno effettuati nonché della modalità di esecuzione e dei relativi costi, in modo da poter concretamente valutare la convenienza delle opere anche dal punto di vista economico e poterle quindi autorizzare.

Ne deriva che in mancanza di una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà all’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria o migliorie nulla sarà dovuto al conduttore a tale titolo. Infine, occorre precisare che in caso di autorizzazione ai lavori da parte del locatore il valore dei miglioramenti può essere compensato con gli eventuali deterioramenti.

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Pubblicata il 11/05/2022

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