Mutuo sospeso per pandemia e finanziamento negato: che fare?

«Nel marzo 2020, con lo scoppio della pandemia, ho chiesto e ottenuto la sospensione del pagamento delle rate del mutuo acceso qualche anno fa per l’acquisto della mia prima casa. Nel mese di settembre 2020 ho presentato domanda di finanziamento a un istituto di credito diverso da quello che mi ha concesso il mutuo ma ho ricevuto risposta negativa in quanto il mio nominativo risulta segnalato alla centrale rischi Crift a seguito di segnalazioni pervenute proprio nei mesi durante i quali ho chiesto e ottenuto la sospensione dal pagamento del mutuo. È legittima tale segnalazione? Come posso tutelarmi? Posso chiedere un risarcimento del danno subìto?»
Risponde l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma.
Preliminarmente va evidenziato che perché una segnalazione a una Centrale Rischi possa essere ritenuta legittima occorre che sussistano due requisiti: da un lato, che vi sia l’assolvimento dell’obbligo di informativa al cliente, da parte dell’intermediario segnalante (presupposto formale); dall’altro lato, che vi sia la sussistenza di una situazione finanziaria del soggetto segnalato indicativa di un’incapacità stabile e consolidata di fare fronte alla propria esposizione debitoria (presupposto sostanziale).
Precisati dunque i presupposti per la segnalazione, occorre rilevare che quando ci troviamo di fronte, come nel caso in questione, a un cliente-persona fisica, per procedere alla segnalazione a una Centrale Rischi, la banca (ed in generale qualsiasi istituto di credito) ha l’obbligo di fornire idonea comunicazione di preavviso al cliente stesso ma dovrà altresì dimostrare anche l’avvenuta prova della ricezione del preavviso da parte del cliente.
Nel merito della questione, poi, si evidenzia come la segnalazione del lettore abbia riguardato il mancato pagamento di rate relative al periodo per il quale era stata presentata istanza di sospensione in base al c.d. Decreto “Cura Italia” ed era stato concesso al cliente di poter interrompere i pagamenti. Del tutto evidente, quindi, che il caso in questione possa ricondursi a un comportamento della banca non corretto e sicuramente lesivo del principio di buona fede.
Quanto accaduto al cliente, quindi, legittima un immediato reclamo alla banca ed anche una richiesta di risarcimento del danno subìto, consistente nella mancata erogazione dell’ulteriore finanziamento chiesto ad un diverso istituto di credito.
Per qualsiasi dubbio o informazione in merito, si invita a consultare il sito www.confconsumatori.it o a contattare Confconsumatori al numero 0521230134.