Registrazione del contratto di locazione e prescrizione dell'imposta di registro

«Buongiorno, vorrei sapere che cos’è l’imposta di registro e quando si prescrive il diritto dell’Agenzia delle Entrate di chiedere il pagamento.»
Risponde l’avvocato Elena De Simone di Confconsumatori Parma.
Tutti i contratti di locazione o di affitto d’immobili urbani devono essere registrati all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla data più vecchia tra stipula e decorrenza della locazione.
L’imposta di registro da corrispondere è pari al 2% dell’importo annuale del canone di locazione e va versata ogni anno per tutta la durata del contratto, o in un'unica soluzione.
In particolare, “l'imposta sulla registrazione degli atti è disciplinata dal d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro) e ha lo scopo di conferire certezza giuridica agli atti e di fornire naturalmente un’entrata allo stato (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-registro/cose-imposta-registro)”.
Il soggetto tenuto alla registrazione dell'atto può richiederla recandosi presso l’Ufficio delle Entrate o producendo i seguenti documenti via mail o pec:
- Copia del modello F24 con cui è stata precedentemente pagata l'imposta di registro liquidata dall'ufficio stesso.
- Almeno 2 originali dell'atto o un originale e una copia; su tali atti devono essere applicati i contrassegni telematici per il pagamento dell'imposta di bollo (16,00 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe).
- Duplice copia del modello 69 reperibile presso la prima informazione dell'ufficio o sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
- Nel caso in cui la registrazione venga richiesta tramite mail occorre allegare, oltre ai documenti menzionati, anche la dichiarazione con cui il richiedente attesti di essere in possesso dell’originale dell’atto e della sua conformità all'immagine inviata, nonché contestuale impegno a consegnare la documentazione, previo accordo, presso l'Ufficio in cui l’atto è stato registrato (v. sito Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-registro/cose-imposta-registro).
Per quanto riguarda, invece, la prescrizione del diritto di riscossione dell’imposta occorre precisare che l’Agenzia delle Entrate decade dal proprio diritto di riscossione relativo alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, se non richiede l’imposta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento (articolo76, comma 2-bis, d.P.R 131/1986), mentre tale diritto si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art.2946 c.c. decorrente dal momento in cui è dovuto il pagamento (art.78 del d.P.R. 131/1986).
Per informazioni contattare Confconsumatori Parma: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e 0521/230134