Biglietti aerei e treni: in quali occasioni conviene fare un'assicurazione per i biglietti aerei?

Come funziona e in quali casi intervenire?
Può capitare di non poter prendere parte a un viaggio aereo già programmato da tempo. I motivi possono essere i più disparati; tra i più classici rientrano senza dubbio i motivi legati alla salute propria o dei propri familiari, ma possono esserci anche casi in cui non si possa o voglia più effettuare un determinato volo perché nel frattempo sono insorte esigenze di vita diverse o semplicemente si è cambiata idea.
Stipulare un’apposita assicurazione che copra il rischio di non poter prendere parte a un viaggio è sicuramente un’ipotesi da tenere in considerazione ma occorre, prima di sottoscrivere la relativa polizza, leggere attentamente le condizioni per capire quali siano gli effettivi casi in cui l’assicurazione potrà rimborsare il viaggiatore che non abbia preso parte al viaggio e quali siano, invece, i motivi di annullamento del viaggio che in ogni caso non saranno coperti dalla polizza.
A prescindere dal fatto che in occasione dell’acquisto di un biglietto aereo si sia stipulata anche un’apposita assicurazione, bisogna ricordare che all’art.945 del Codice della Navigazione stabilisce che: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni”.
Tale articolo del Codice della Navigazione stabilisce, dunque, che tutte le volte in cui risulti impossibile imbarcarsi su un volo per “cause non imputabili al viaggiatore” quest’ultimo abbia diritto ad ottenere la restituzione degli importi pagati per l’acquisto del biglietto.
Il Codice della Navigazione non fornisce un elenco dettagliato di quali siano le “cause non imputabili” al viaggiatore, tuttavia si può dire per certo che tra queste rientrino tutti i problemi legati alla sfera della salute di chi ha prenotato il volo e che ne giustifichino l’impossibilità di salire a bordo del volo prenotato (es. malattia, ricovero ospedaliero, intervento chirurgico, infortunio).
Molte sentenze ormai riconoscono il diritto al rimborso del prezzo del biglietto aereo anche nei casi in cui la “causa non imputabile” riguardi un parente o uno stretto congiunto del titolare della prenotazione.
Naturalmente, in tutti i casi, sia che si parli di malattia propria, sia che il motivo della mancata partenza riguardi problematiche sanitarie di parenti o stretti congiunti, sarà sempre necessario contattare tempestivamente la compagnia aerea o l’agenzia/portale attraverso cui è stato acquistato il biglietto, documentando lo stato di salute o l’impedimento a prendere parte al viaggio con idonea documentazione attestante l’impossibilità a salire a bordo.