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Armadio difettoso: come tutelarsi

Oggi per la rubrica "ANCeSCAO chiama Confconsumatori risponde" parliamo di mobili. «Ho ordinato un mobile per la cameretta di mia figlia ma quando è arrivato era di colore diverso da quello che avevamo scelto. Come posso tutelarmi?» 

Con la rubrica "ANCeSCAO chiama Confconsumatori risponde", realizzata in collaborazione tra ANCeSCAO A.P.S e Confconsumatori, puoi scoprire tante informazioni utili per difendere i tuoi diritti da consumatore, utente e cittadino. La rubrica, basata su domande e risposte, si occuperà di temi quali: utenze (luce, gas, telefonia, internet, acqua, rifiuti), servizi pubblici locali e postali, garanzie post-vendita, acquisti online e in negozio, trasporti e turismo, benessere e sicurezza alimentare, truffe e furti online, phishing, pratiche commerciali scorrette e/o ingannevoli, eccetera. Verranno, inoltre, analizzati casi d'attualità e illustrate iniziative di servizio o utilità che semplificano la vita al cittadino.

Per domande e informazioni scrivi a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Risponde l’avvocato Graziella Catanzariti di Confconsumatori Parma.

L'arredamento rientra nel concetto di bene di consumo disciplinato dall'art. 128 del codice del consumo.
Tra le novità della riforma del codice vi è l'obbligo, in capo al venditore, di informare l'acquirente, prima dell'acquisto, della tutela offerta dalla garanzia di conformità (ex nuovi artt. 48 e 49 del codice del consumo). E’ molto importante sapere che a questo genere di acquisti se interamente effettuato nei locali commerciali non si applica la disciplina del diritto di recesso (o di “ripensamento”.

Cos’è un difetto di conformità? Il consumatore può chiedere l’applicazione della garanzia quando i beni acquistati non sono conformi, ovvero:

  • Non sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo (es: non funzionano, sono rotti, sono danneggiati, ecc.);
  • Non sono conformi alla descrizione fatta dal venditore (es: presentano caratteristiche o prestazioni diverse da quanto promesso dal venditore in fase di acquisto, ecc.);
  • Non sono idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e illustrato al venditore (es: un pezzo di ricambio non compatibile, ecc.)

La legge esclude il difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza.


Cosa accade, allora, se il bene acquistato non è conforme? In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene a carico del venditore mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il consumatore potrà scegliere tra le due prime opzioni (riparazione o sostituzione) salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro per il venditore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se:

  • la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
  • il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un termine congruo;
  • la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.