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RC auto e Covid-19

L’RC auto è la principale criticità vissuta dai consumatori nel settore assicurazioni durante la pandemia. Confconsumatori ci spiega come gestirla in questo particolare periodo.

 

«A causa dell’emergenza Covid, ho la macchina parcheggiata da ormai due mesi, vicina alla mia abitazione in centro città, e il 30 maggio mi scadrà l’RC auto; sono senza occupazione, quindi non la utilizzo. Posso evitare questa ulteriore spesa?»

Risponde l’avvocato Mara Menatti di Confconsumatori Parma:

L’RC auto è la principale criticità vissuta dai consumatori nel settore assicurazioni durante la pandemia, causa del fermo delle attività e del lockdown che limita gli spostamenti.

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni si è attivato per intervenire su due priorità: la difficoltà a rinnovare la polizza nei tempi previsti a causa delle restrizioni alla circolazione e la possibilità di sospendere la polizza in corso d’efficacia. L’art. 125 comma 2 e comma 2 bis del Decreto Legge n. 18 del 2020, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, in vigore dal 30 aprile 2020, prevede ambo le priorità. La validità della garanzia R.C. auto è stata prorogata di 30 giorni successivi alla scadenza, anziché i consueti 15 giorni (c.d. termine di comporto) previsti dall’art. 170 bis Codice delle Assicurazioni private. Come chiarito dal Decreto, il nuovo termine di 30 giorni si applica ai contratti scaduti e non ancora rinnovati e ai contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020.

Parimenti, i proprietari di auto e moto possono richiedere la sospensione della polizza, senza oneri e condizioni contrattuali, ed è possibile farlo a partire dalla data di conversione in legge del provvedimento approvato e dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 30 aprile e fino al 31 luglio 2020; l’arco di tempo in cui durerà la sospensione non potrà oltrepassare questa data. La sospensione è valida dal giorno in cui la Compagnia di assicurazioni ha ricevuto la richiesta dell’assicurato e la durata dei contratti ai quali è stata applicata la sospensione è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione, senza oneri per l’assicurato ma comunque non oltre il 31 luglio 2020; le società assicuratrici, inoltre, non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell’assicurato. La sospensione è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà già contrattualmente previste in suo favore, che restano comunque esercitabili. Il Viminale ha precisato, inoltre, che la proroga della copertura assicurativa fino a 30 giorni, trattandosi di una estensione della garanzia operativa per i soli contratti scaduti, non si applica ai contratti rispetto ai quali è stata richiesta la sospensione di validità.

Vi è inoltre da precisare, anche rispetto al caso di specie, che durante il periodo di sospensione, il veicolo interessato non può circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica, in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria, ex art. 2054 c.c., contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione.

La signora, pertanto, ha diritto in primis alla proroga di ulteriori 15 giorni dalla scadenza naturale della polizza, oltre a quelli già concessi ordinariamente dall’assicurazione, quindi la vettura sarà coperta assicurativamente sino al 30 giugno 2020; diversamente, potrà optare per la sospensione, il cui termine non dovrà comunque superare il 31 luglio 2020, salvo nuove proroghe normate dal Governo a fronte della pandemia. In questa seconda opportunità è bene considerare che la macchina non deve essere lasciata in area pubblica o aperta al pubblico, ma solo in area privata, per cui può fruirne solo chi ha a disposizione un box, un cortile o spazi simili; in caso contrario, i veicoli con l’assicurazione sospesa e in sosta su una strada pubblica saranno soggetti alle stesse sanzioni previste per chi circola senza RC Auto, ossia una multa fino a 3.396 euro e che il mezzo il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio (articolo 193 del Codice della Strada). Inoltre, la compagnia potrebbe rivalersi sul proprietario se il veicolo parcheggiato causasse un danno a terzi.

(Riferimento normativo aggiornato al 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2020 del Decreto Legge n. 18/2020).

Per informazioni contattare Confconsumatori Parma: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e 0521/230134

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