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L’acquisto della personalità giuridica di diritto privato tramite iscrizione nel RUNTS

Quali sono le procedure per ottenere la personalità giuridica di diritto privato a seguito dell'iscrizione al RUNTS? Le risposte in questo articolo a cura del Team Tecnico Nazionale.

Il Codice del Terzo settore (art. 22) ha introdotto un’importante innovazione per gli enti senza scopo di lucro, consistente nella possibilità di ottenere in maniera automatica, semplicemente iscrivendosi al RUNTS mediante una particolare procedura, la personalità giuridica di diritto privato e con essa l’autonomia patrimoniale perfetta che limita al patrimonio dell’ente la responsabilità per le sue obbligazioni (senza, cioè, estenderla al patrimonio personale degli amministratori e/o rappresentanti legali dell’ente medesimo).

Tale nuovo regime sarà in vigore a partire dalla data di inizio di operatività del RUNTS, mentre prima di allora continuerà ad applicarsi il precedente regime di riconoscimento della personalità giuridica di cui al D.P.R. 361/2000.

La suddetta innovativa procedura attribuisce al Notaio il compito di verificare le condizioni di legge e i requisiti patrimoniali minimi (€. 15.000 euro per le associazioni) per l’acquisto della personalità giuridica tramite iscrizione dell’ente interessato nel RUNTS.

Laddove le suddette verifiche del Notaio dessero esito positivo, egli dovrà provvedere nei successivi 20 giorni a depositare presso il RUNTS tutta la documentazione necessaria, richiedendo l’iscrizione dell’ente nel suddetto registro.

L’Ufficio competente del RUNTS, a sua volta, verificata la regolarità formale della documentazione presentata dal Notaio, entro 60 giorni dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda.

L’iscrizione nel RUNTS determina, in tal caso, in capo all’ente l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato.

Qualora il Notaio rifiuti di procedere alla presentazione della domanda, comunicando agli amministratori dell’ente la mancata sussistenza delle condizioni previste dalla legge (comprese quelle relative al patrimonio minimo), gli amministratori o ciascun associato possono, nei 30 giorni successivi, richiedere all’Ufficio del RUNTS l’iscrizione e il riconoscimento della personalità giuridica dell’ente, allegando la documentazione prescritta.

Entro 60 giorni l’Ufficio, a seguito di verifiche riguardanti non solo la correttezza formale della documentazione, ma anche la sussistenza dei requisiti di legge, può iscrivere l’ente nel RUNTS oppure richiedere al medesimo ente di rettificare o integrare la documentazione e l’istanza o, ancora, comunicare i motivi ostativi all’iscrizione.

In mancanza, qualora l’Ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata (meccanismo del silenzio-diniego).

Nell’ipotesi in cui a richiedere l’iscrizione nel RUNTS, sempre con l’intervento del Notaio, sia un ente già in possesso della personalità giuridica privata ai sensi del D.P.R. 361/2000, tale iscrizione comporta che la personalità giuridica precedentemente ottenuta ai sensi della suddetta previgente normativa venga sospesa, fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel medesimo RUNTS.

In tal caso, pertanto, l’ente usufruirà della personalità giuridica derivante dall’iscrizione al RUNTS, senza tuttavia perdere la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione (la cui efficacia, come detto, rimarrà sospesa per tutta la durata dell’iscrizione dell’ente medesimo nel RUNTS).

Nell’ipotesi in cui l’associazione interessata abbia la qualifica di APS o di ODV (sia, cioè, iscritta nel relativo registro di settore), la procedura sopra indicata per l’ottenimento della personalità giuridica ai sensi delle nuove norme del Codice del Terzo settore potrà essere posta in essere, sempre con l’intervento del Notaio, solo dopo la trasmigrazione automatica dell’associazione in questione dal registro APS o ODV al RUNTS.

In tal caso, il Notaio, effettuate tutte le necessarie verifiche, dovrà presentare al competente Ufficio del RUNTS il verbale del competente organo sociale dell’ente, contenente la decisione di quest’ultimo di richiedere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi delle nuove norme del Codice del Terzo settore.

Laddove l’APS o ODV sia già in possesso della personalità giuridica di diritto privato ottenuta ai sensi della previgente normativa (come lo è, ad es., l’Associazione Nazionale), l’ottenimento della personalità giuridica ai sensi delle nuove norme del Codice del Terzo settore comporta che la personalità giuridica precedentemente ottenuta venga sospesa, fintanto che sia mantenuta l’iscrizione dell’ente nel RUNTS. 

IN SINTESI:

Presentazione della domanda - Il Notaio presenterà la domanda, unitamente a:

  • Nel caso di associazioni di nuova costituzione: atto costitutivo, statuto e ulteriore documentazione da cui risulti la sussistenza del patrimonio minimo di €. 15.000 e gli ulteriori elementi informativi relativi all’ente;
  • Nel caso di associazioni non riconosciute già costituite e non iscritte al RUNTS: verbale del competente organo sociale contenente la decisione dell’ente di ottenere l’iscrizione al RUNTS (e con essa la personalità giuridica di diritto privato) adeguando il proprio statuto alle norme del CTS; statuto e ulteriore documentazione da cui risulti la sussistenza del patrimonio minimo di €. 15.000 e gli ulteriori elementi informativi relativi all’ente (tra cui, l’ultimo bilancio o ultimi due bilanci consuntivi approvati);
  • Nel caso di associazioni già dotate di personalità giuridica ai sensi della precedente normativa: verbale del competente organo sociale contenente la decisione dell’ente già in possesso di personalità giuridica ottenuta ai sensi del D.P.R. 361/2000, di richiedere l’iscrizione al RUNTS (e con essa la personalità giuridica di diritto privato ai sensi delle nuove norme del CTS), adeguando il proprio statuto alle norme del CTS; statuto e ulteriore documentazione da cui risulti la sussistenza del patrimonio minimo di €. 15.000 e gli ulteriori elementi informativi relativi all’ente (tra cui, l’ultimo bilancio o ultimi due bilanci consuntivi approvati);
  • Nel caso di associazioni trasmigrate nel RUNTS (APS e ODV) o già iscritte nel RUNTS: verbale del competente organo sociale contenente la decisione dell’ente di ottenere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi delle nuove norme del CTS.

Iter procedimentale

L’invio della domanda è telematico. L’Ufficio del RUNTS ha 60 giorni per verificare la regolarità formale della documentazione e conseguentemente:

  • disporre l’iscrizione dell’ente (con il contestuale ottenimento della personalità giuridica);
  • invitare il Notaio a rettificare la domanda e/o integrare i documenti, assegnandogli fino a 30 giorni per farlo.

Se entro gli ulteriori 30 giorni dal ricevimento della domanda e/o della documentazione integrate o rettificate, l’Ufficio non provvede, l’iscrizione si intende concessa (silenzio-assenso).


Qualora il Notaio che ha ricevuto l’atto o il verbale del competente organo dell’ente, comunichi di ritenere non sussistenti le condizioni previste dalla legge, gli amministratori o ciascun associato possono, nei 30 giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, richiedere all’Ufficio del RUNTS l’iscrizione del medesimo ente, allegando la documentazione prescritta.

Entro 60 giorni l’Ufficio del RUNTS può richiedere di rettificare o integrare la documentazione e l’istanza o comunicare i motivi ostativi all’iscrizione.

In mancanza, qualora l’Ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata (silenzio-diniego).

2021