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Voucher e turismo: aggiornamenti

Novità: se il voucher non viene utilizzato entro la scadenza indicata è previsto il rimborso dell’importo.

Tra le misure adottate dal Governo italiano per il contenimento del Covid-19, quelle relative alle restrizioni e ai divieti relativi agli spostamenti delle persone hanno generato inevitabili ricadute non solo sulle attività delle imprese ma anche sui diritti dei consumatori.

In particolare, per via delle difficoltà nello svolgere una serie di attività, le prenotazioni - per quanto riguarda i trasporti, i viaggi/soggiorni turistici e altre attività affini - sono andate incontro ad annullamenti e cancellazioni, ed è stato pertanto necessario intervenire con regole che tenessero conto degli interessi sia degli imprenditori economici che dei consumatori.

La versione originaria dell’art. 88-bis del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) prevedeva che, in caso di risoluzione del contratto di viaggio a causa del Covid-19, il consumatore fosse obbligato ad accettare un voucher da utilizzare entro 12 mesi dalla sua emissione (sebbene la normativa europea assicurasse il rimborso in denaro).

Tuttavia, con la Legge 17.7.2020 n. 77 che ha convertito con modificazioni il cd “Decreto Rilancio”, sono state apportate talune modifiche al suddetto art. 88 bis del D.L. n. 18/20202 per renderlo più conforme alla normativa europea.

La norma in parola, nella nuova formulazione, stabilisce adesso in 18 mesi (anziché 12, come originariamente previsto) la durata dei vouchers e prevede:

  • Al comma 11 che “per tutti i rapporti inerenti ai contratti instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, …., quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione”.
  • All’art. 12 che “l'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità…. ".
  • All’art. 12 bis che “la durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato.…”.

Alla luce della nuova formulazione dell’art. 88 bis, pertanto, il Governo italiano sembra avere parzialmente recepito le raccomandazioni e segnalazioni delle autorità comunitarie ed avere reso, così, più tutelati i viaggiatori. Infatti, benché anche nella nuova formulazione dell’art. 88 bis l’emissione dei voucher non sia sottoposta all’approvazione dei viaggiatori, la disposizione non solo aumenta la durata del voucher, ma prevede, soprattutto, la possibilità, se il voucher non viene utilizzato entro la scadenza indicata, di richiedere ed ottenere dal vettore emittente il rimborso dell’importo a suo tempo versato.

Come ottenere il rimborso?

A tal fine, sarà sufficiente inviare all’Agenzia, al momento della scadenza del voucher inutilizzato (18 mesi dall’emissione), una richiesta scritta di rimborso ai sensi dell’art. 88 bis, comma 12/bis del D.L. n. 18/2020, dell’intero importo a suo tempo versato, allegando copia del medesimo voucher e indicando i principali dati del viaggio/soggiorno annullato a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria (eventualmente allegando il relativo contratto) e le coordinate bancarie presso le quali si chiede di riversare il suddetto importo.

Il rimborso in oggetto, in base alla normativa sopra indicata, dovrà essere corrisposto dall’Agenzia emittente entro 14 giorni dalla scadenza.

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