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Adeguamento dello Statuto: quali vantaggi?

In questo articolo - realizzato in collaborazione con la Struttura territoriale di Frosinone - il Team Tecnico Nazionale di Consulenza di ANCeSCAO A.P.S. illustra i vantaggi derivanti dall'adeguamento dello statuto alla Legge 117/2017.

 

Il decreto legislativo n. 117/2017 prevede una serie di agevolazioni per quelle Associazioni attualmente costituite sotto forma di APS/ODV/ONLUS ed iscritte nei relativi registri di settore, che adegueranno i propri statuti secondo le nuove norme del predetto decreto entro il termine del 31.10.2020.

MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI E ITER:

In particolare, entro il succitato termine, tali associazioni potranno modificare i propri statuti e adeguarli allo Statuto tipo ANCeSCAO con le modalità e le maggioranze previste dai loro attuali statuti per le delibere di modifiche statutarie ad opera dell’assemblea straordinaria. L'utilizzo dello statuto tipo di ANCeSCAO per le A.P.S, E.T.S e O.D.V - da richiedere alla propria Struttura territoriale di competenza - garantisce la piena conformità del testo al Codice del Terzo e, onde evitare di incorrere in errori o interpretazioni errate che potranno penalizzare l'associazione, se ne raccomanda vivamente l'utilizzo.

In caso invece di modifiche di adeguamento dello statuto alle sole disposizioni inderogabili del D.Lgs. 117/2017 (e/o di modifiche volte unicamente ad introdurre nello statuto clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria), sarà possibile utilizzare le modalità e le maggioranze previste per le delibere dell’Assemblea Ordinaria.

Le APS e le ODV che non dovessero provvedere ad adeguare i propri statuti ai dettami del D.Lgs. 117/2017, una volta trasmigrate nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), verranno sollecitate dai competenti uffici di quest’ultimo ad effettuare le necessarie modifiche statutarie di adeguamento alla citata nuova normativa; l’omesso adeguamento statutario entro il termine perentorio di 60 giorni (art. 54 comma 3) determinerà la mancata iscrizione dell'associazione nel RUNTS ed il conseguente venir meno della qualifica di APS o di ODV e di tutti i benefici, fiscali e non, connessi alla qualifica.

La registrazione dei nuovi Statuti presso l'Agenzia delle Entrate sarà gratuita se effettuata entro il predetto termine (art.82).

AMBITI DI INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI:

Con l'entrata in vigore della predetta normativa sul Terzo Settore è stato notevolmente ampliato l'ambito di intervento delle associazioni che, tramite l’iscrizione al RUNTS, faranno parte del novero degli enti del Terzo settore; in particolare, per quanto riguarda le APS, si fa presente che le medesime potranno svolgere, tra le altre, le seguenti attività di interesse generale, con le connesse agevolazioni fiscali di seguito indicate:

1) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, anche con cessione - prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi - di proprie pubblicazioni (verso pagamento di corrispettivi specifici), in attuazione degli scopi istituzionali; ai fini delle imposte sui redditi, le predette cessioni (anche a terzi) di proprie pubblicazioni non saranno considerate commerciali, purché effettuate secondo le modalità anzi descritte (art. 85 comma 2);

2) Attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande presso le proprie sedi, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi (art.5 lettera i ed art. 85 comma 4), per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati; in tal caso, la predetta attività, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, non si considererà in ogni caso commerciale;

3) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione e gestione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè quest’ultima sia svolta nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e che, per lo svolgimento di tale complementare attività, non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati; in tal caso, la predetta complementare attività, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, non si considererà in ogni caso commerciale.

Si precisa che le agevolazioni di cui ai punti 2-3 potranno essere riconosciute solo alle APS di cui all'art.3, comma 6 lettera e) della legge 25.8.1991 n.287, ossia alle APS le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno (cfr. art. 85, comma 4 del d.lgs.117/2017);

4) Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità; in tal caso, tali attività non saranno considerate commerciali (art. 85 comma 6). Qualora le attività di cui sopra venissero svolte in DIFFORMITA ' alle norme previste, esse verranno considerate attività commerciali, con obbligo di tenuta separata della contabilità; inoltre ove gli introiti da esse derivanti risultassero superiori alle Entrate Istituzionali, l'APS perderà la qualifica di Ente NON Commerciale (art. 79).

Le APS regolarmente costituite e registrate nel Registro Regionale (e successivamente al RUNTS) potranno inoltre:

5) Effettuare occasionalmente operazioni di raccolta fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale, rispettando i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico e nel rispetto delle norme di legge (art.7);

6) Partecipare a bandi o progetti finanziati con fondi Regionali, Nazionali ed Europei, in proprio o in compartecipazione con altri soggetti pubblici e privati;

7) Stipulare convenzioni con Enti Pubblici finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato (art.56);

8) Accedere al beneficio del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche previa richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari tenuto dall’Agenzia delle Entrate;

9) Fruire del regime fiscale forfettario per le attività commerciali svolte, se nel precedente periodi d’imposta precedente non siano stati conseguiti ricavi superiori a 130'000,00 euro, con relativo esonero dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili;

10) Acquisire la personalità giuridica con procedura semplificata;

11) Corrispondere un rimborso spese sostenute dai propri volontari anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, purché non superino i limiti di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili;

12) Ricevere erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, detraibili dalla propria imposta lorda o deducibili dal proprio reddito netto da parte del soggetto erogatore.

ADEMPIMENTI per le APS:

  1. Adozione nuovo statuto che, ai sensi dell’art. 21 del dlgs.117/2017, dovrà prevedere, tra le altre cose. A tal proposito ANCeSCAO A.P.S. ha fornito a tutti i Centri Soci e a tutte le Strutture Territoriali una versione di "statuto tipo" contenente tutte le modifiche necessarie. 
  2. Registrazione Statuto da effettuarsi entro il 31 ottobre 2020 in esenzione sia di imposta di registro che di bollo.
  3. Iscrizione del nuovo statuto presso il Registro Regionale, ai fini dell’approvazione del medesimo da parte di quest’ultimo (in attesa del Registro Unico) obbligatoria.