Adeguamento dello Statuto: quali vantaggi?

In questo articolo - realizzato in collaborazione con la Struttura territoriale di Frosinone - il Team Tecnico Nazionale di Consulenza di ANCeSCAO A.P.S. illustra i vantaggi derivanti dall'adeguamento dello statuto alla Legge 117/2017.
Il decreto legislativo n. 117/2017 prevede una serie di agevolazioni per quelle Associazioni attualmente costituite sotto forma di APS/ODV/ONLUS ed iscritte nei relativi registri di settore, che adegueranno i propri statuti secondo le nuove norme del predetto decreto entro il termine del 31.10.2020.
MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI E ITER:
In particolare, entro il succitato termine, tali associazioni potranno modificare i propri statuti e adeguarli allo Statuto tipo ANCeSCAO con le modalità e le maggioranze previste dai loro attuali statuti per le delibere di modifiche statutarie ad opera dell’assemblea straordinaria. L'utilizzo dello statuto tipo di ANCeSCAO per le A.P.S, E.T.S e O.D.V - da richiedere alla propria Struttura territoriale di competenza - garantisce la piena conformità del testo al Codice del Terzo e, onde evitare di incorrere in errori o interpretazioni errate che potranno penalizzare l'associazione, se ne raccomanda vivamente l'utilizzo.
In caso invece di modifiche di adeguamento dello statuto alle sole disposizioni inderogabili del D.Lgs. 117/2017 (e/o di modifiche volte unicamente ad introdurre nello statuto clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria), sarà possibile utilizzare le modalità e le maggioranze previste per le delibere dell’Assemblea Ordinaria.
Le APS e le ODV che non dovessero provvedere ad adeguare i propri statuti ai dettami del D.Lgs. 117/2017, una volta trasmigrate nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), verranno sollecitate dai competenti uffici di quest’ultimo ad effettuare le necessarie modifiche statutarie di adeguamento alla citata nuova normativa; l’omesso adeguamento statutario entro il termine perentorio di 60 giorni (art. 54 comma 3) determinerà la mancata iscrizione dell'associazione nel RUNTS ed il conseguente venir meno della qualifica di APS o di ODV e di tutti i benefici, fiscali e non, connessi alla qualifica.
La registrazione dei nuovi Statuti presso l'Agenzia delle Entrate sarà gratuita se effettuata entro il predetto termine (art.82).
AMBITI DI INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI:
Con l'entrata in vigore della predetta normativa sul Terzo Settore è stato notevolmente ampliato l'ambito di intervento delle associazioni che, tramite l’iscrizione al RUNTS, faranno parte del novero degli enti del Terzo settore; in particolare, per quanto riguarda le APS, si fa presente che le medesime potranno svolgere, tra le altre, le seguenti attività di interesse generale, con le connesse agevolazioni fiscali di seguito indicate:
1) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, anche con cessione - prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi - di proprie pubblicazioni (verso pagamento di corrispettivi specifici), in attuazione degli scopi istituzionali; ai fini delle imposte sui redditi, le predette cessioni (anche a terzi) di proprie pubblicazioni non saranno considerate commerciali, purché effettuate secondo le modalità anzi descritte (art. 85 comma 2);
2) Attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande presso le proprie sedi, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi (art.5 lettera i ed art. 85 comma 4), per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati; in tal caso, la predetta attività, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, non si considererà in ogni caso commerciale;
3) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione e gestione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè quest’ultima sia svolta nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e che, per lo svolgimento di tale complementare attività, non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati; in tal caso, la predetta complementare attività, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, non si considererà in ogni caso commerciale.
Si precisa che le agevolazioni di cui ai punti 2-3 potranno essere riconosciute solo alle APS di cui all'art.3, comma 6 lettera e) della legge 25.8.1991 n.287, ossia alle APS le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno (cfr. art. 85, comma 4 del d.lgs.117/2017);
4) Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità; in tal caso, tali attività non saranno considerate commerciali (art. 85 comma 6). Qualora le attività di cui sopra venissero svolte in DIFFORMITA ' alle norme previste, esse verranno considerate attività commerciali, con obbligo di tenuta separata della contabilità; inoltre ove gli introiti da esse derivanti risultassero superiori alle Entrate Istituzionali, l'APS perderà la qualifica di Ente NON Commerciale (art. 79).
Le APS regolarmente costituite e registrate nel Registro Regionale (e successivamente al RUNTS) potranno inoltre:
5) Effettuare occasionalmente operazioni di raccolta fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale, rispettando i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico e nel rispetto delle norme di legge (art.7);
6) Partecipare a bandi o progetti finanziati con fondi Regionali, Nazionali ed Europei, in proprio o in compartecipazione con altri soggetti pubblici e privati;
7) Stipulare convenzioni con Enti Pubblici finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato (art.56);
8) Accedere al beneficio del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche previa richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari tenuto dall’Agenzia delle Entrate;
9) Fruire del regime fiscale forfettario per le attività commerciali svolte, se nel precedente periodi d’imposta precedente non siano stati conseguiti ricavi superiori a 130'000,00 euro, con relativo esonero dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
10) Acquisire la personalità giuridica con procedura semplificata;
11) Corrispondere un rimborso spese sostenute dai propri volontari anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, purché non superino i limiti di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili;
12) Ricevere erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, detraibili dalla propria imposta lorda o deducibili dal proprio reddito netto da parte del soggetto erogatore.
ADEMPIMENTI per le APS:
- Adozione nuovo statuto che, ai sensi dell’art. 21 del dlgs.117/2017, dovrà prevedere, tra le altre cose. A tal proposito ANCeSCAO A.P.S. ha fornito a tutti i Centri Soci e a tutte le Strutture Territoriali una versione di "statuto tipo" contenente tutte le modifiche necessarie.
- Registrazione Statuto da effettuarsi entro il 31 ottobre 2020 in esenzione sia di imposta di registro che di bollo.
- Iscrizione del nuovo statuto presso il Registro Regionale, ai fini dell’approvazione del medesimo da parte di quest’ultimo (in attesa del Registro Unico) obbligatoria.