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Elezioni e rinnovo cariche ai tempi del Coronavirus

In che modo un Centro Socio ANCeSCAO può gestire gli aspetti inerenti le elezioni e il rinnovo delle cariche in epoca di Coronavirus? Il Team Tecnico Nazionale ci illustra le modalità e le tempistiche previste.

 

Articolo aggiornato all'8 Aprile 2020.

Al fine di fornire una risposta alla domanda occorre specificare e premettere che:

  • la scadenza per l'approvazione dei bilanci è stata prorogata al 31 Ottobre 2020
  • durante l'emergenza Coronavirus sono vietate le situazioni nelle quali è prevista la formazione di assembramenti, e di fatto un assemblea di un Centro e le elezioni del Consiglio direttivo rientrano in questa casistica.
  • la normativa d'emergenza rende possibile, anche ove non specificato da statuto, effettuare assemblee e riunioni in videoconferenza  purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza. Su questo punto si evidenziano tre casi e tre modalità di comportamento:
  1. Centri che abbiano la possibilità, i mezzi e le competenze per riunire gli organi sociali (compresa l’Assemblea) in forma telematica, nel rispetto di criteri trasparenza e tracciabilità previamente fissati e con sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti. In tal caso, l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali potrà tenersi, entro gli termini legali/statutari originariamente previsti, con le predette modalità telematiche.
  2.  Centri che NON abbiano la possibilità, i mezzi e le competenze per riunire l’Assemblea in forma telematica, MA che invece possono procedere ad una riunione telematica del Consiglio direttivo (il quale è composto da meno persone rispetto all’Assemblea, ed è quindi più gestibile). In tal caso, il Consiglio direttivo potrà tenersi con le modalità telematiche sopra indicate, al fine di deliberare, prima della scadenza delle cariche sociali, il differimento dell’Assemblea elettiva a data da destinarsi. Vista la situazione attuale non sembrerebbe infatti opportuno indicare una data precisa per lo svolgimento dell’Assemblea, essendo preferibile subordinarla alla fine della situazione emergenziale come dichiarata dall’Autorità governativa. Si devono comunque informare gli associati (ad esempio tramite e-mail) del rinvio dell’Assemblea elettiva per i suddetti motivi.
  3. Centri che non abbiano la possibilità, i mezzi e le competenze per convocare né l’Assemblea né il Consiglio direttivo in forma telematica. In tal caso, il Presidente, dopo aver preliminarmente informato e condiviso la decisione con i singoli consiglieri, potrebbe inviare una comunicazione a tutti gli associati informandoli, vista la situazione emergenziale ed il quadro normativo precedentemente esposto, che l’Assemblea elettiva è rinviata a data da destinarsi.

ELEZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

Nelle norme approvate non è esplicitato il rinvio per le elezioni degli organismi, però occorre precisare che, nel periodo intercorrente tra la scadenza dell’organo amministrativo e l’Assemblea elettiva, avrà luogo quell’istituto che, in gergo tecnico, si chiama “prorogatio”.

Il legislatore infatti, per evitare che gli enti restino privi di amministrazione (tra il momento della scadenza del termine di durata dell'incarico dell'amministratore e la nomina dell'amministratore successivo), ha introdotto il predetto istituto, in base al quale l'amministratore uscente conserva i poteri di gestione dell’ente anche dopo la scadenza del termine di durata dell'incarico fino alla nomina del successivo amministratore, onde evitare che l'ente resti privo di gestione.

In particolare, nelle associazioni, come per le società, in applicazione dell'art. 2385 c.c., salvo diversa volontà dell'ente fissata dallo statuto o espressa dall'Assemblea degli associati, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica finché le persone che li incarnano non sono sostituite da altre, sulla base di una presunzione di conformità della "perpetuatio" all'interesse ed alla volontà degli associati, in quanto volta a consentire il normale funzionamento della associazione.

Si fa infine presente che, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente (formatosi in materia societaria ma analogicamente applicabile anche agli enti associativi), gli amministratori in stato di prorogatio potrebbero compiere atti tanto di ordinaria, quanto di straordinaria amministrazione.