Nuova autorizzazione per biliardi, calcio balilla, ping pong, flipper
Nuovi obblighi su apparecchi di intrattenimento (es. calcio balilla, biliardo, flipper, biliardini).
AGGIORNAMENTO DEL 13 LUGLIO 2022
IMPORTANTI NOVITÀ PER GLI ADEMPIMENTI PER GLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI E ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO - SEMPLIFICAZIONI
Possiamo dire con enorme sollievo che su tutta la materia dei nuovi adempimenti previsti per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento senza vincita in denaro (richiesta di nulla osta e autocertificazione di conformità dell’apparecchio alle regole tecniche previste) si è manifestato un positivo dietro front con l’introduzione di enormi semplificazioni.
Il Decreto Legge 36/2022 convertito in Legge n. 79 del 29 giugno 2022 ha stabilito che con Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - ADM, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che non distribuiscono tagliandi e quelli basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni relative agli adempimenti in tema di nulla osta, titolo di autorizzazione e autocertificazione di conformità.
Ribadito che resta in vigore l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti e i relativi obblighi dichiarativi.
Per l’anno 2022 e fino al suo futuro aggiornamento, anche al fine di evitare agli interessati adempimenti non più necessari, è stata emanata la Determinazione Direttoriale ADM n. 314538 del 05 luglio 2022 contenente l’elenco dei giochi che godono dell’esenzione dagli adempimenti burocratici di recente introduzione.
Tale elenco denominato AMEE (Apparecchi Meccanici ed Elettromeccanici Esentati) è valido per gli apparecchi messi in esercizio in luoghi aperti al pubblico, circoli e associazioni di qualunque specie.
L’elenco AMEE verrà successivamente approvato entro il 15 novembre di ogni anno.
Di seguito i giochi oggetto di questa esenzione.
1) CATEGORIA A - APPARECCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 110, COMMA 7, LETTERE C-BIS) (CHE NON DISTRIBUISCONO TAGLIANDI) E C-TER), BASATI SULLA SOLA ABILITÀ, FISICA, MENTALE O STRATEGICA
- Biliardino, calciobalilla, air hockey e similari
- Flipper
- Biliardo, carambola e similari
- Freccette
- Basket
- Tavolo da ping pong
- Calciometro, pugnometro, apparecchio a forza muscolare e similari
- Hammer e similari
- Cannoncino o trenino a forza muscolare
- Minicalciobalilla e similari
- Microguide meccaniche(1)
- Flipperini meccanici(2)
- Apparecchi minibowling e similari
- Apparecchi minigolf e similari
2) CATEGORIA B - APPARECCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 110, COMMA 7, LETTERE C-BIS) (CHE NON DISTRIBUISCONO TAGLIANDI) E C-TER), CHE RIPRODUCONO ESCLUSIVAMENTE AUDIO E/O VIDEO
- Jukebox e similari
- Video jukebox e similari
- Apparecchi cinemavisioni senza interazione
3) CATEGORIA C - APPARECCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 110, COMMA 7, LETTERE C-BIS) (CHE NON DISTRIBUISCONO TAGLIANDI) E C-TER) CHE SONO PRIVI DI INTERAZIONE CON IL GIOCATORE
- Dondolanti per bambini
- Kiddie rides anche con display
- Giostrine fino a 3 posti
- Baby karts senza operatore
- Astrologia o oroscopo.
La Determinazione Direttoriale ADM fissa l’entrata in vigore dell’Elenco AMEE dalla data di pubblicazione (avvenuta in data 05/07/2022) stabilendo che per gli apparecchi inseriti in tale elenco non saranno rilasciati ulteriori nulla osta di distribuzione e di esercizio e quelli già rilasciati perdono di efficacia.
Le autodichiarazioni già effettuate per il rilascio dei nulla osta di esercizio saranno considerate valide ai fini del pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti quali adempimenti dichiarativi specifici.
LEGGI QUI LA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE ADM N. 314538 DEL 05 LUGLIO 2022
[ Aggiornato al 29 Aprile 2022 ]
Dall’1° maggio 2022 gli apparecchi per il gioco che non erogano vincite in denaro e quelli che non distribuiscono tagliandi (es. biliardi, calcio balilla, flipper) potranno essere installati solo se dotati di apposito nulla-osta di messa in esercizio.
È quanto prevede il decreto direttore agenzia Dogane e Monopoli del 1.6.2021 così come aggiornato dalla Determinazione Direttoriale prot 90538/RU del 24/02/2022
Pertanto tutti i Centri Soci ANCeSCAO che sono in possesso di tali tipologie di apparecchi di intrattenimento (in fondo alla presente troverete le tipologie di apparecchi oggetto della norma) dovranno provvedere a regolarizzare la propria posizione con le modalità di seguito indicate.
Tutti i soggetti, che già in passato avevano richiesto e ottenuto un’autorizzazione ai sensi dell’art 86 del TULPS, [i] (come ad esempio l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande) debbono conformarsi alla nuova regolamentazione, richiedendo URGENTEMENTE il nuovo nulla osta. Per gli apparecchi già esistenti occorreva provvedere entro il 30 Aprile 2022 alla richiesta ad Agenzia delle Dogane di un nuovo titolo autorizzatorio, in mancanza del quale gli apparecchi andranno rimossi.
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli rammenta nella sua risposta che:
- gli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 7 del TULPS, fra cui gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici come biliardo, calcio balilla e flipper, non possono essere installati in luoghi aperti al pubblico di qualunque natura, anche previo tesseramento personale, senza il rispetto delle regole del citato articolo 86 del TULPS;
- qualora fossero installati apparecchi di intrattenimento presso associazioni senza scopo di lucro prive della comunicazione ai sensi dell’art. 86 del TULPS, i relativi controlli sono di competenza esclusiva dell’Autorità di Pubblica Sicurezza
Suggeriamo quindi che in via prudenziale sia opportuno procedere quanto prima alla richiesta del nulla osta. Per provvedere a tale richiesta – che va avanzata tramite autocertificazione presentata mediante la piattaforma telematica dell’Agenzia Dogane e Monopoli, adm.gov.it/portale - riportiamo di seguito alcune informazioni utili.
Sanzioni: Sono previste sanzioni pecuniarie cospicue (€ 4.000,00) a carico di “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi” (art. 110 c. 9 lett. c) del TULPS.
IL NULLA OSTA – Con le nuove disposizioni, al fine di contrastare il gioco illegale, i possessori di giochi senza vincita in denaro (es. biliardi, calcio balilla, flipper, biliardini) sono tenuti URGENTEMENTE alla trasmissione ad Agenzia delle Dogane e Monopoli di istanza per il rilascio del nulla- osta, munita di autocertificazione circa la conformità di tali giochi alle regole tecniche vigenti. La mancata presentazione della richiesta entro la scadenza comporta l’obbligo per possessori di rimuovere gli apparecchi (salvo reinstallarli una volta inviata la istanza).
Questo nuovo nulla-osta per la messa in esercizio degli apparecchi riguarda:
- gli apparecchi che non erogano vincite in denaro, installati prima del 1° gennaio 2003;
- degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’art. 110, comma 7, lett. c bis) e c ter) del TULPS (es. biliardi, calciobalilla, flipper) installati prima del 1° giugno 2021
Va precisato che per gli apparecchi del tipo 7a (ad es s. gru) e 7c (ad es. i videogiochi) “residuali”, dunque che non rientrino nelle tipologie già elencate, la scadenza ultima di adeguamento è prevista al 30 giugno prossimo.
AUTOCERTIFICAZIONE: MODALITA’ - L’autocertificazione è presentata mediante la piattaforma telematica dell’Agenzia Dogane e Monopoli, adm.gov.it/portale.
Il legale rappresentante del centro proprietario o utilizzatore di tali apparecchi di intrattenimento deve accedere con propri SPID oppure Carta di identità elettronica CIE o Carta Nazionale dei Servizi CNS all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Per poter presentare l’autocertificazione telematica il legale rappresentante deve essere in possesso di Firma elettronica qualificata (firma digitale) per sottoscrivere sia la scheda tecnica dell’apparecchio (contenente le sue misure e il peso, la descrizione dei materiali con cui è composto e una foto del medesimo nonché il tipo di gioco svolto), sia l’autocertificazione stessa da caricare su tale sito una volta debitamente compilata.
Obbligatorio è inoltre il possesso di un indirizzo di posta elettronica PEC (del centro sociale o del presidente).
Si avvisa che attraverso l’accesso all’area riservata è possibile delegare altra persona come un intermediario abilitato (es. commercialista o fiscalista).
Si segnala che l’Agenzia ha messo a disposizione un tutorial, che può essere visualizzato a seguito di accesso all’area riservata del sito www.adm.gov.it.
[i] *NOTA ESTRATTO DEL TULPS
Art. 86 del TULPS
Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
(art. 110, co.7, TULPS)
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
[b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell’articolo 14 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo” (art. 110, co.7, TULPS)