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Promemoria scadenze al 1° Luglio 2024

19 Giugno 2024

ANCeSCAO A.P.S. ricorda i principali adempimenti con scadenza prevista per la data di Lunedì 1° Luglio.

Si precisa che la data del 1° Luglio è da ritenersi valida solamente per l'anno 2024.

Deposito sul RUNTS del bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2023

  • Per chi fa bilancio per cassa: (modello D) anno 2023 per ETS con entrate inferiori a € 220.000,00.
  • Per chi fa bilancio per competenza: pubblicazione sul sito del RUNTS del Bilancio d’esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) per ETS con entrate superiori a € 220.000,00.

Tale documentazione dovrà essere accompagnata dal verbale d’approvazione dell’Assemblea dei Soci, e ove presente dalla relazione dell’Organo di Controllo. Il bilancio, e tutti i documenti citati, andranno pubblicati in formato PDF/A.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare, e pubblicare nel proprio sito internet, anche il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a norma dell’art 14 del D.Lgs 117/2017.

Pubblicazione sul sito del RUNTS Rendiconto Raccolte pubbliche occasionali di fondi

Chi, nel corso dell’anno 2023 ha effettuato raccolte occasionali di fondi deve allegare il verbale/rendiconto (come da modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.170 del 22-07-2022) debitamente compilato e firmato. Tale dato è quello che viene già riportato in bilancio alla voce C2) “raccolta fondi occasionale”. Coloro i quali invece hanno effettuato raccolte abituali di fondi (come previsto da statuto) e come indicato in bilancio C1) alla voce “raccolta fondi abituale”, non sono obbligati ad allegare la relativa documentazione al RUNTS.

Aggiornamento sul RUNTS del numero degli associati, lavoratori e volontari

Sia per le associazioni di promozione sociale (APS) che per le organizzazioni di volontariato (ODV), occorre effettuare l’aggiornamento (o almeno un controllo) del numero degli associati, lavoratori e volontari non occasionali. Tale adempimento è previsto per verificare la permanenza dei requisiti minimi previsti da legge sotto il profilo della base associativa, della forza-lavoro e del volontariato. Con riguardo agli associati, si dovranno indicare il numero delle persone fisiche e quello degli enti associati specificando se questi ultimi abbiano o meno la stessa qualifica dell’ente cui la pratica si riferisce (i.e. affine o non affine). Per quanto riguarda invece i lavoratori, nel computo dovranno intendersi i soli lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa. Nessun rilievo, dunque, ai fini dell’aggiornamento assume il numero di coloro che collaborano “una tantum” con l’ente.

Si tratta, in particolare, di quelle previsioni del Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts) che richiedono obbligatoriamente agli enti dotati della qualifica di ODV e APS:

  • Per i Centri soci: una componente associativa di numero non inferiore a 7 persone fisiche.
  • Per le Strutture territoriali è consentita l’ammissione come associati di altri enti del terzo settore (ETS) o senza scopo di lucro diversi dalle APS, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate.
  • Per tutti: il numero di lavoratori non può essere superiore al 50% dei volontari (nel caso delle ODV) o anche alternativamente al 5% del numero degli associati  (nel caso delle APS). Le predette informazioni vanno aggiornate entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente.

Tuttavia, in caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti sopra indicati, le APS e le ODV devono aggiornare l’informazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, fermo restando che il numero minimo di associati dovrà essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’APS/ODV viene cancellata dal RUNTS (salvo che non formuli richiesta di iscrizione in altra sezione del medesimo registro).

Obbligo di pubblicazione dei contributi e vantaggi pubblici ricevuti nell’anno sociale 2023

Pubblicazione sul proprio sito (o sul sito della Rete Associativa Nazionale) o pagina Facebook dei contributi pubblici ricevuti se superiori a € 10.000,00 riferito all’anno solare 01.01. - 31.12 (in totale, no singolo contributo).

Riferimento normativo: Legge. 124/2017 - Art. 1, commi 125-129

Entro: 1 Luglio 2024

Chi lo deve fare?

Tutte le associazioni che nell’anno solare 2023 hanno ricevuto dalle Pubbliche Amministrazioni e/o dai soggetti ad esse equiparati, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, complessivamente pari o superiori ad € 10.000.

Note:

  1. Per soggetti equiparati alle Pubbliche Amministrazioni si intendono: società controllate da Pubblica Amministrazione; società in partecipazione pubblica; associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
  2. In base agli ultimi chiarimenti ministeriali, le somme introitate a titolo di cinque per mille non sono soggette agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa in parola. Per esse, troveranno applicazione gli specifici obblighi di pubblicità in capo ai beneficiari delle stesse, previsti dall'articolo 16, comma 5 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.
  3. Infine, si precisa che l'attribuzione del vantaggio da parte della Pubblica Amministrazione potrebbe avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): in tal caso, ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione. Sarà pertanto cura delle associazioni beneficiarie di tale sostegno sollecitare la Pubblica Amministrazione affinché offra informazioni in merito.

Cosa devo fare?

Le associazioni con i requisiti sopra indicati sono tenuti a pubblicare nei loro siti internet o portali digitali, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, le seguenti informazioni:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  2. denominazione del soggetto erogante (la Pubblica Amministrazione);
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  4. data di incasso;
  5. causale.

A tal proposito è possibile utilizzare il modulo in allegato fornito da ANCeSCAO A.P.SSCARICALO DA QUI...

In mancanza del sito internet, l’associazione potrà adempiere gli obblighi di trasparenza attraverso la pubblicazione dei dati sopra indicati sulla sua pagina Facebook o sul sito internet di  ANCeSCAO A.P.S. Nazionale. A tal proposito vi chiediamo di trasmettere i dati alla struttura territoriale competente.

Cosa rischio se non lo faccio?

L'inosservanza dell'obbligo in questione comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Trasparenza e pubblicazione emolumenti (art. 14, comma 2 del Codice del Terzo settore)

Entro quando: La norma non indica una data specifica (dice “annualmente”), si ritiene che avendo con l’approvazione e deposito del bilancio annuale i dati disponibili sugli emolumenti questi possano essere pubblicati con il deposito del bilancio ossia 30 giugno.

Chi lo deve fare? Tale adempimento va effettuato unicamente da parte di quei Centri che, oltre ad essere iscritte al RUNTS, abbiano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui.

Dove pubblicarli? In tal caso, essi dovranno pubblicare (entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento) e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa ANCeSCAO Nazionale, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Riepilogando gli elementi chiave di tale adempimento, potremo schematizzarlo nel modo seguente:

  • Oggetto della pubblicazione: emolumenti, compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle seguenti categorie di destinatari: titolari di cariche sociali, dirigenti ed associati.
  • Soggetti obbligati alla pubblicazione: ETS, ma soltanto le organizzazioni con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui.
  • Modalità di pubblicazione: sito dell’ente o attraverso le specifiche sezioni del bilancio sociale, per gli enti tenuti a redigerlo.

La comunicazione potrà essere effettuata anche in forma anonima, sul sito dell’ETS. Potranno quindi essere pubblicati dati in forma anonima, avvalendosi della mera indicazione della categoria a cui si riferiscono.

A tal proposito è possibile utilizzare il modulo in allegato fornito da ANCeSCAO A.P.SSCARICALO DA QUI...


Note generali

Si ricorda inoltre, in linea generale, che:

  • A livello operativo, tutti gli aggiornamenti sul RUNTS dovranno essere variate direttamente in via telematica, sul portale del RUNTS (https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/) da parte del legale rappresentante della ODV/APS/ETS. 
  • È sempre bene verificare comunque e aggiornare puntualmente tutti i dati presenti all'interno del RUNTS e relativi alla propria associazione.
  • È sempre bene verificare che l'Associazione abbia comunicato al RUNTS di far parte della Rete Associativa ANCeSCAO A.P.S. accedendo con le credenziali SPID del legale rappresentante e verificando nella sezione anagrafica o variazione la verifica dell’iscrizione (SI o NO).
  • Per quanto riguarda le variazioni dei soggetti titolari di cariche sociali (Presidente, Consiglio Direttivo ecc..): vanno comunicate al RUNTS entro 30 giorni dalla variazione.
  • Per i centri di nuova adesione: i centri di nuova adesione dovranno comunicare al RUNTS, entro 30 giorni dalla medesima, la loro avvenuta adesione alla Rete Associativa ANCeSCAO A.P.S.; allo stesso modo, i centri non più soci dovranno provvedere a comunicare al RUNTS la cessazione della loro adesione alla Rete Associativa ANCeSCAO A.P.S. entro 30 giorni dalla cessazione stessa.