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È ufficiale la proroga al 2036 delle disposizioni IVA per gli enti del terzo settore

15 Dicembre 2025

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2025, n. 288 del D.Lgs. n. 186/2025 è ufficiale la proroga delle disposizioni in materia di IVA in ossequio a procedura di infrazione UE al primo gennaio 2036.

Viene stabilita per legge una proroga di dieci anni per il regime di esclusione IVA per corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Questo significa che per gli incassi derivanti da attività a pagamento rivolte agli associati e per gli introiti del servizio di somministrazione del bar rivolto agli associati non cambia nulla per altri dieci anni.

Con questa proroga, infatti, slitta al 2036 l’entrata in vigore delle norme che richiedono l’apertura della partita IVA, l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti associativi che svolgono prestazioni a pagamento nei confronti dei propri associati.

Il testo del D.Lgs. n. 186/2025 contiene anche altre disposizioni di interesse per il Terzo Settore:

Agevolazioni per APS e ODV

È stata introdotta una importante agevolazione che riguarda il regime forfetario per APS e ODV previsto dall’articolo 86 del Codice del Terzo Settore - CTS.

È stata prevista per tale regime forfetario l’esenzione dalla certificazione corrispettivi che significa la non obbligatorietà di adozione del registratore di cassa.

Sempre per il regime forfetario per APS e ODV ai sensi dell’art. 86 CTS è stato stabilito un tetto pari a € 85.000 (in sostituzione al precedente tetto di € 130.000 originariamente previsto).

Disposizioni sul passaggio di beni strumentali

Sono contenute disposizioni inerenti il passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata che potrebbe presentarsi con l’entrata in vigore delle disposizioni tributarie del CTS in capo a enti qualificati in precedenza come enti commerciali.

Gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza a condizione e finché i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Coordinamento IVA con Codice Terzo Settore

Inoltre, al fine di coordinare le norme IVA con quelle del Codice del Terzo settore, il decreto introduce un’altra novità di rilievo, che riguarda l’ambito applicativo delle esclusioni ed esenzioni IVA attualmente previste per le ONLUS.

Ad esempio, viene stabilito che le esenzioni previste per le prestazioni educative, sanitarie e socioassistenziali di cui all’art. 10 nn. 19), 20) e 27-ter) siano riferite non più agli “enti del Terzo settore di natura non commerciale”, ma alla generalità degli enti del Terzo settore, escluse soltanto le imprese sociali costituite in forma di società.

L’esenzione per le prestazioni di trasporto di malati o feriti, invece, viene riferita agli enti del Terzo settore, senza eccezioni.

Entrata in vigore delle modifiche

Tali modifiche entreranno in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, in concomitanza con le modifiche del Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017.


 Newsletter ANCeSCAO INFORMA n. 5 del 15/12/2025 - A cura di Dott.ssa Roberta Gaudenzi