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Buoni fruttiferi postali scaduti: buone notizie dall’ABF

«La scorsa primavera sono tornato nell’ufficio postale in cui nel 2001 avevo sottoscritto l’acquisto di alcuni buoni fruttiferi postali e, credendo che i buoni avessero una scadenza ventennale, ne ho chiesto la riscossione. L’ufficio postale mi ha rigettato la richiesta sostenendo che i buoni erano scaduti il 31.12.2018. Io non ho mai ricevuto informazioni scritte, né moduli che descrivessero le caratteristiche del prodotto acquistato né tantomeno che mi informassero in merito alla scadenza dei buoni al momento del loro acquisto: mi chiedo pertanto se posso avere qualche possibilità di recuperare le somme investite nel lontano 2001»

Risponde l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma

Si riscontra molto di frequente, purtroppo, che i buoni postali fruttiferi venduti nel 2001, la cui serie è identificata col codice “AA2”, siano stati venduti senza alcun accompagnamento di note integrative e informazioni in merito alle caratteristiche del prodotto ed anzi, con l’indicazione della serie scritta addirittura a mano dall’addetto dell’ufficio postale preposto al momento della vendita.

Sul punto è intervenuto l’Arbitro Bancario Finanziario il quale ha riscontrato che nel caso come quello in questione, qualora Poste Italiane non abbia fornito al possessore del buono alcun elemento dal quale si possa evincere la data di scadenza del prodotto finanziario, sia da ritenersi responsabile la stessa azienda Poste Italiane del danno provocato al risparmiatore in seguito alla violazione della normativa di trasparenza e per inottemperanza del dovere di informazione.

In altre parole, il comportamento di Poste Italiane che non abbia consegnato al possessore del buono fruttifero postale alcun foglio informativo e/o documento illustrativo del buono, impedendo, di fatto, che il risparmiatore possa conoscere le caratteristiche del prodotto e la data di scadenza dello stesso, equivale ad impedire al risparmiatore di poter far valere validamente i propri diritti.

Secondo l’orientamento prevalente dell’Arbitro Bancario Finanziario, dunque, la presenza di note scritte a mano sul buono, la mancata o la non comprensibile indicazione della scadenza sul buono e la mancata consegna al sottoscrittore del Foglio Informativo, cagiona un danno mediante la violazione del dovere di informazione e tale danno dovrà essere quantificato nella misura dell’integrale pagamento del valore del buono.

Per qualsiasi dubbio o informazione in merito puoi contattare le nostre sedi, che trovi alla sezione Dove siamo del sito di Confconsumatori.

Pubblicato il 16/03/2022