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Garanzia: novità per i beni digitali

«All’inizio dell’anno ho acquistato un frigorifero smart. All’atto dell’acquisto il rivenditore mi ha informato di importanti novità che riguardano la garanzia dei beni in caso di difetti che possano sopraggiungere nei due anni successivi all’acquisto. Vorrei conoscere nel dettaglio i nuovi diritti che potrò esercitare nel caso si manifestassero vizi nel prodotto acquistato.»

Risponde l’avvocato Grazia Ferdenzi, di Confconsumatori Parma.

Dal primo gennaio 2022 è entrata in vigore la normativa prevista dal D. Lgs. 170/2021 che recepisce una Direttiva Europea sulla vendita dei beni, la quale modifica il Codice del Consumo, già in vigore dal 2005. Si tratta di norme applicabili solo agli acquisti effettuati dall’1.1.22, sia in un negozio fisico, sia a distanza o online, che estendono la protezione già applicabile ai consumatori nel caso di prodotti non conformi al contratto di vendita.

Un prodotto per essere considerato conforme deve presentare caratteristiche soggettive quali:

  • Corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali ed essere funzionale, compatibile a tutte le caratteristiche previste nel contratto di vendita.
  • Essere idoneo ad ogni utilizzo particolare che è stato voluto dal consumatore, comunicato al venditore non oltre il momento della conclusione del contratto di vendita, e accettato dal venditore.
  • Completo di accessori e istruzioni.
  • Aggiornato secondo quanto previsto dal contratto di vendita. Tale requisito è importante soprattutto per i beni che contengono elementi digitali. Per questi (e questa è un’importante novità) è necessario che il venditore informi il consumatore della possibilità di effettuare aggiornamenti gratuiti periodici, da fornire in tempi ragionevoli considerati il tipo di beni e la natura del contratto.
  • Essere idoneo agli scopi per i quali si usano beni dello stesso tipo.
  • Essere corrispondente alla descrizione del campione o del modello che il venditore ha mostrato al consumatore prima della conclusione del contratto.
  • Essere consegnato insieme agli accessori, compresi imballaggio e istruzioni per l’installazione.
  • Essere della quantità e qualità previste nel contratto o nelle dichiarazioni pubbliche che sono rese dal venditore o dal produttore, soprattutto nella pubblicità o nell’etichetta.

Il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si manifesti entro due anni. Se il difetto si manifesta entro un anno, vi è la presunzione che tale vizio fosse già presente nel prodotto, senza che il consumatore debba dimostrare di non aver provocato materialmente il difetto. Queste regole si applicano alla vendita di tutti i beni mobili, compresi quelli che contengono elementi o servizi digitali: nel caso in cui tali contratti di fornitura di servizi digitali siano continuativi, però, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità che si verifica o si manifesta durante tutto il periodo di fornitura, anche superiore ai due anni.
Un’altra importante novità riguarda l’eliminazione del termine di due mesi dalla scoperta del vizio, periodo entro il quale il consumatore avrebbe dovuto denunciare il difetto di conformità, che invece, non dovrà più essere osservato.
In caso di non conformità del bene acquistato, come indicato dal Codice del Consumo, il consumatore può scegliere fra riparazione e/o sostituzione del bene e la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Per informazioni contattare Confconsumatori Parma: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e 0521/230134

Pubblicato il 25/05/2022