Skip to main content

Acquisto online difettoso: come posso tutelarmi?

«Nei mesi scorsi ho acquistato su internet un antivirus che, dopo poche settimane, ha smesso di funzionare. Il tecnico dice che il prodotto è difettoso. Non avendolo comperato in negozio, come posso tutelarmi?»

Risponde l’avvocato Mara Menatti di Confconsumatori Parma.

Dal primo gennaio 2022, con i D.lgs. n. 170 e 173 del 2021, la garanzia è estesa anche ai contratti riguardanti fornitura di contenuti o servizi digitali, incorporati o interconnessi con beni oggetto del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che vengano acquistati in negozio o a distanza oppure online.
La nuova normativa prevede obblighi rafforzati per il venditore: è vincolato a ciò che dichiara pubblicamente, informando specificatamente delle caratteristiche del bene, salvo che il consumatore le accetti espressamente e separatamente. Quindi, non è più sufficiente per il venditore affermare che il consumatore avrebbe potuto conoscere la difformità usando l’ordinaria diligenza; se poi la fornitura è continuativa, il venditore risponde di qualsiasi difformità che si verifichi o si manifesti durante il periodo di fornitura, anche oltre ai due anni. L’azione volta a far valere i difetti, non dolosamente occultati dal venditore, si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna.


Ulteriori novità riguardano:

  • L’eliminazione del termine decadenziale di due mesi dalla scoperta del vizio che precedentemente il consumatore avrebbe dovuto rispettare per denunciare il difetto di conformità.
  • L’ampliamento da 6 mesi ad un anno del periodo entro il quale il difetto si presume già esistente al momento della consegna.

Sarà onere del venditore dimostrare che il vizio non era originario ma è stato provocato dal consumatore. Invece, qualora il difetto di conformità derivi da condotta di persona diversa dal venditore ma parte della catena contrattuale distributiva, sarà comunque il venditore a risponderne, salvo sua azione di regresso nei confronti del responsabile.
Accertata la difformità, restano fermi i diritti del consumatore alla sostituzione o alla riparazione del bene, alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto. La nuova normativa ha previsto anche una garanzia convenzionale aggiuntiva, ossia obblighi più severi per il venditore nel caso in cui le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia siano meno vantaggiose di quelle che sono state promesse; si applicheranno le modalità pubblicizzate, salvo che siano adeguatamente modificate prima della conclusione del contratto. La dichiarazione di garanzia convenzionale deve essere fornita al consumatore non oltre il momento della consegna della merce, su supporto durevole e redatta in un linguaggio semplice e comprensibile, specificando che il consumatore ha sempre a disposizione per legge e a titolo gratuito i rimedi previsti dalla garanzia legale; deve essere indicato il nome e indirizzo del garante, la procedura da seguire per far valere la garanzia, i beni a cui si applica e le relative condizioni. È importante ricordare che è nullo ogni patto contrario volto a escludere o limitare i diritti del consumatore.


Concludendo, il consumatore può oggi applicare il Codice del Consumo anche ai contenuti e/o servizi digitali con tutte le agevolazioni in termini di decadenza e ampliamento dei termini per denunciare il difetto di conformità, senza onere della prova che ricade invece sul venditore. Quest’ultimo dovrà garantire la conformità del prodotto secondo quanto pubblicizzato, applicando la garanzia convenzionale.

Per qualsiasi dubbio o informazione in merito, si invita a consultare il sito www.confconsumatori.it o a contattare Confconsumatori al numero 0521230134.

Pubblicato il 31/08/2022