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Le tabelle millesimali nel condominio

«Buongiorno, vorrei sapere quale maggioranza occorre per modificare le tabelle millesimali in un condominio.»

Risponde l’avvocato Elena De Simone di Confconsumatori Parma.


Le tabelle millesimali sono la rappresentazione aritmetica della quota di partecipazione al Condominio da parte di ciascuna unità immobiliare e sono redatte da un tecnico. La proporzione viene fatta dividendo il valore della proprietà singola per il valore dell’edificio nel suo complesso, considerato in millesimi. Sono composte da un insieme di elenchi di unità immobiliari, ciascuno redatto con criteri di calcolo diverso e per finalità differenti.
I millesimi di proprietà sono utilizzati sia per il riparto delle spese generali e di quelle straordinarie sia per i quorum costitutivi e deliberativi.
I millesimi d’uso vengono usati pe ripartire le spese per beni e servizi comuni in relazione all’uso di ciascun condominio.

Esistono tre tipi di tabelle:

  • Le tabelle millesimali contrattuali, che possono essere redatte dal costruttore e richiamate nei singoli atti di compravendita dell’unità immobiliare. In questo caso, con la sottoscrizione degli atti di acquisto vengono accettati anche dei valori che possono essere in deroga ai valori legali di riparto delle spese. Le tabelle millesimali contrattuali possono essere rettificate solo all’unanimità. Anche la revisione, così come l’approvazione delle tabelle millesimali contrattuali, necessità l’unanimità dei consensi in quanto comporta la modifica del precedente contratto.
  • Le tabelle millesimali assembleari, approvate nelle assemblee condominiali, non possono mai modificare i diritti di proprietà e il godimento delle parti comuni neanche per un singolo condomino e possono essere approvate o modificate a maggioranza degli intervenuti che rappresentino più della metà del valore dell’edificio, sempre che la modifica non violi il riparto previsto dalla legge ex artt. 1123-1124 e 1126 c.c. Quando sono approvate all’unanimità hanno lo stesso valore di quelle contrattuali e quindi devono essere modificate all’unanimità.
  • Le tabelle millesimali giudiziali: qualora le tabelle millesimali non siano mai state formate, ogni condominio può rivolgersi al giudice civile competente per ottenere la formazione ex novo di esse. Una volta approvate, hanno lo stesso valore di quelle contrattuali.

Per informazioni contattare Confconsumatori Parma: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e 0521/230134

Pubblicato il 14/09/2022