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Sport sulla neve: l’assicurazione ora è obbligatoria?

«Vorrei trascorrere alcuni giorni in una località sciistica, praticando sci di fondo ed escursioni con le ciaspole. In fase di prenotazione, mi è stato indicato che io e la mia famiglia dovremmo munirci di copertura assicurativa: è corretto?»

Risponde l’avvocato Mara Menatti di Confconsumatori Parma.

No, non è corretto: solo chi utilizza le piste da sci alpino è tenuto ad assicurarsi. L’art. 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (introdotto dal DL 41/21 e poi modificato dal DL n. 73/21), ha stabilito, dal 1° gennaio 2022, l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Tra le novità, vi è l’obbligo dello sciatore di munirsi di polizza assicurativa che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi, salvo incorrere in sanzione amministrativa il cui ammontare varia dai 100 ai 150 euro, oltre al ritiro dello skipass.

Diversamente dal passato, in cui l’obbligo assicurativo era a carico solo del gestore degli impianti, che stipulava un contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e a terzi, ora lo sciatore sarà gravato in prima persona da quest’onere. Potrà scegliere se acquistare la polizza nel momento in cui compra lo skipass, con una maggiorazione di pochi euro, o per il periodo di vacanza, oppure se rivolgersi direttamente ad una compagnia assicurativa per una copertura più ampia.

Tanto premesso, l’art. 30 comma 1 Dlgs 40/21, prevedendo obbligo assicurativo per “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino” (n.d.r. art. 2 comma 1 lett. l: “sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l’ausilio di sci”) parrebbe escludere chi pratica lo sci di fondo e così l’art. 39 che ne circoscrive l’ambito di applicazione a “coloro che praticano anche altre tecniche di discesa”: lo sci di fondo si pratica “su percorsi piani e su lunghe distanze” (art. 2 comma 1, lett. m Dlgs 40/21).

Pertanto, per praticare lo sci di fondo non sarebbe necessario attivare alcuna polizza assicurativa obbligatoria, sebbene sia sempre consigliabile dotarsi di una buona polizza di responsabilità per capo famiglia che preservi da ogni eventuale problematica. Anche i gestori, in questo caso, non hanno espressamente alcun obbligo. Anche in caso di escursioni con ciaspole (non trattandosi di sci alpino) l’assicurazione non è da ritenersi obbligatoria, però sarà opportuno munirsi di sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, qualora ci si avventurasse in particolari ambienti innevati, anche nel caso in cui i rischi valanghe non siano evidenti, come, invece, era precisato dalla precedente normativa.

Per informazioni contattare Confconsumatori Parma: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e 0521/230134

Pubblicato il 28/09/2022