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Cani e ascensori condominiali

«Risiedo come proprietaria in un Condominio e ho un cane da pochi mesi. Gli altri condomini hanno sollevato richiesta che non utilizzi l’ascensore con il mio cane posto che alcuni di essi non gradiscono di incontrarlo in luoghi ristretti: è corretto?»

Risponde l’avvocato Mara Menatti di Confconsumatori Parma.

Premesso che la Legge 220/2012 (riforma del Condominio) ha modificato in maniera importante la normativa che concerne il possesso di animali domestici all’interno di un Condominio, il nuovo art. 1138 al comma 5 c.c. prevede che i regolamenti condominiali “non possono vietare di possedere o detenere animali domestici” oramai quali veri e propri componenti della famiglia. Il proprietario ha quindi diritto di detenere un cane ma anche diversi obblighi volti a tutelare sicurezza e salute di tutti, come la registrazione all’anagrafe canina e dotazione di microchip, la vaccinazione contro alcune patologie e l’applicazione di antiparassitario. Ogni animale domestico deve essere in possesso del libretto sanitario rilasciato dal veterinario di fiducia.

Il cane può anche muoversi negli spazi comuni purché ovviamente siano adottati tutti gli accorgimenti volti a rispettare la libertà, l’incolumità e la tranquillità altrui. Vi sono delle semplici regole che vanno rispettate dal proprietario, come ad esempio vigilare sul proprio cane affinché non arrechi danni agli altri e non sporchi, portando con sé busta e paletta per i bisogni, farlo circolare negli spazi comuni, purché indossi il guinzaglio corto - non più lungo di 1,5 metri. Il proprietario deve inoltre portare sempre con sé la museruola e farla indossare al cane in caso di necessità, tra cui l’ipotesi in cui si utilizzi l’ascensore (Ministero della Salute ordinanza 6.8.2013 - Gazzetta Ufficiale 6.09.13 e la cui efficacia è stata prorogata dall’ordinanza del 20.07.2017). Proprio in quest’ultimo caso, la disciplina sull’utilizzo degli ascensori di cui all’art. 17 d.p.r. n. 162/99 vieta “l’uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata”, ma nulla precisa con riferimento agli animali, presumibilmente perché datata rispetto alla nuova legge condominiale del 2012.

Si è comunque affermata la legittimità della clausola di natura contrattuale di un regolamento che vieti ai singoli proprietari di usare l’ascensore con i propri animali domestici. Il disposto dell’art. 1138 comma 5 c.c. ove sancisce che il diritto alla detenzione non contempla anche il diritto all’uso di parti comuni. Vero però che, benché la questione sia dibattuta e con orientamenti giurisprudenziali divergenti, la modifica dell’articolo di cui sopra, inerisce proprio al regolamento condominiale. Il Condominio attiene al principio della coesistenza di parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune, che ogni condomino ha diritto a utilizzare senza pregiudicare il medesimo diritto degli altri, e ciò dovrebbe valere anche per l’ascensore. La clausola in questione non sembra perseguire interessi meritevoli di tutela, risultando poco logica, se non dannosa, ad esempio per i condomini anziani costretti a utilizzare le scale per poter uscire o rientrare con il proprio cane.

In attesa di una norma specifica o quantomeno di una pronuncia di legittimità della Corte di Cassazione, vale la considerazione che l’applicazione delle regole di civile convivenza dovrebbe essere sufficiente a garantire l’uso dell’ascensore da parte di tutti, a condizione che il proprietario del cane ponga in essere comportamenti nel rispetto della libertà, incolumità e tranquillità altrui, analogamente a quanto avviene per l’utilizzo delle altre parti comuni del Condominio.

(Articolo aggiornato al 09/05/2022) - Pubblicato il 28/12/2022