Acquisti in negozio e online: garanzie aggiuntive, quando conviene?

Anni di garanzia sui prodotti, soprattutto elettronici: quali sono le regole? Spesso al momento dell’acquisto viene proposta una copertura maggiore della garanzia ad un costo aggiuntivo, come funziona? Quando conviene?
Risponde l'Avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma.
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si manifesti entro due anni dalla consegna e se il difetto si manifesta entro un anno dall’acquisto vi è la presunzione che tale vizio fosse già presente nel prodotto, senza che il consumatore debba dimostrare di non aver provocato materialmente il difetto.
Queste regole si applicano alla vendita di tutti i beni mobili, compresi anche quelli che contengono elementi o servizi digitali: nel caso in cui tali contratti di fornitura di servizi digitali siano continuativi il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità che si verifica o si manifesta durante tutto il periodo di fornitura, anche superiore ai due anni.
Per gli acquisti effettuati a partire dall’1.1.22 vi è l’eliminazione del termine di due mesi dalla scoperta del vizio, periodo entro il quale il consumatore avrebbe dovuto denunciare il difetto di conformità, che invece, per gli acquisti effettuati dopo l’1.1.22 non deve più essere osservato.
Per quanto riguarda i rimedi che il consumatore può ottenere in caso di non conformità del bene acquistato vale la normativa già in vigore dal 2005 con l’introduzione del Codice del Consumo, vale a dire la scelta, da parte del consumatore, fra riparazione e/o sostituzione del bene e la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Per quanto riguarda la “copertura maggiore della garanzia” proposta ad un costo aggiuntivo dal venditore al consumatore al momento dell’acquisto, si tratta della c.d. “garanzia convenzionale”, che è sempre facoltativa ed aggiuntiva, nel senso che rimane in ogni caso valida, nei due anni successivi all’acquisto, la garanzia legale prevista dal Codice del Consumo e per la quale, come sopra descritto, ci si deve rivolgere al solo venditore (e non al produttore o al centro di assistenza) in caso di prodotto difettoso, non conforme, differente da quello pubblicizzato.
Sulla opportunità o meno di acquistare tale garanzia in aggiunta a quella legale il consumatore deve valutare liberamente, conoscendo bene i dettagli delle coperture che questo tipo di garanzia può offrire e nella consapevolezza che, come sopra indicato, in ogni caso la garanzia legale biennale non potrà mai essere limitata per il consumatore.
Per informazioni contattare Confconsumatori Parma: