Abito in un condominio: a chi spetta pagare la manutenzione delle scale?

Ecco cosa dice la normativa rispetto al pagamento della manutenzione delle scale.
Risponde l’avvocato Elena De Simone di Confconsumatori Parma
Innanzitutto, l’art. 1124 del Codice civile recita: “Le scale e gli ascensori sono manutenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo (…)”. La disposizione dell’art. 1124 c.c., nella parte in cui prevede che le scale e gli ascensori sono manutenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono, ha fatto sorgere il dubbio che i proprietari dei negozi con accesso indipendente sulla pubblica via dovessero essere esonerati dal pagamento della manutenzione delle scale. La Cassazione, però, al riguardo ha più volte chiarito che il principio di riferimento deve essere quello dell’art. 1117 c.c. che ricomprende le scale (“elementi strutturali necessari all’edificazione di uno stabile condominiale e indispensabili per accedere al tetto o al terrazzo di copertura”), nelle parti comuni dell’edificio.
Dunque, ne deriva che - essendo le scale destinate a servire l’intero fabbricato indipendentemente dall’uso o non uso che ciascuno ne faccia - debbono essere manutenute da tutti i condomini, e quindi anche dai proprietari dei negozi con accesso sulla pubblica via.
Continua l’articolo 1124: “(…) Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani anche le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari qualora non siano di proprietà comune”. Alla luce di quanto sopra, anche i proprietari di negozi o magazzini, se diversamente non risulta dal titolo, debbono contribuire alla manutenzione delle scale anche se solo con riferimento alla metà della spesa che viene divisa in base ai millesimi.
La disposizione dell’art. 1124 c.c. non riguarda le spese di pulizia delle scale, con la conseguenza che la ripartizione della spesa tra i condomini va effettuata solo in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano in considerazione all’uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni secondo il criterio fissato dall’art. 1123 c.c. secondo comma (v. Cass. Civ. sez. II n. 8657/1996 e Cass. Civ. Sez.II n. 432/2007).