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Truffe online: a cosa prestare attenzione?

“Ho ricevuto un’e-mail, apparentemente proveniente dalla mia banca, in cui mi veniva chiesto di confermare i dati del mio conto corrente, nonché il saldo della mia carta prepagata. Subito dopo, ho ricevuto anche una chiamata da una persona che sosteneva di essere un operatore della banca. Sono stato guidato, telefonicamente, a compiere operazioni di conferma dei dati del mio conto, ma al termine della chiamata mi sono accorto che in realtà mi erano stati prelevati oltre 2.000 euro, senza la mia autorizzazione. Ho bloccato immediatamente il conto, ma vorrei sapere se esiste qualche possibilità di riavere i miei soldi”.

Risponde l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma* :

Il risparmiatore in questione ha subito una frode tramite la doppia tecnica del “phishing” (e-mail fasulla proveniente da un mittente che si è finto la banca di riferimento) e del “vishing” (falsa telefonata da parte di un sedicente operatore bancario), che gli hanno impedito di rendersi conto di avere involontariamente compiuto operazioni non autorizzate di versamento somme su un conto corrente terzo. L’aver bloccato l’accesso al proprio conto corrente è un’operazione che il risparmiatore ha correttamente eseguito e che, unitamente alla necessaria denuncia da presentare all’Autorità locale dopo aver avuto consapevolezza dei fatti, gli consente di sporgere formale reclamo presso l’istituto di credito di cui è cliente.

A fronte del reclamo, la banca potrebbe però non accogliere le richieste del risparmiatore che, a quel punto, potrebbe rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario (Abf) presentando apposito reclamo.

L’Abf è un organismo preposto alla risoluzione delle controversie tra consumatore e istituto di credito che, nel caso di specie, andrà a valutare e confrontare le posizioni del ricorrente (cliente “truffato”) e istituto di credito al fine di riconoscere le effettive responsabilità dei soggetti coinvolti. A tal fine, preme sottolineare che la prova della frode, del dolo o della colpa grave del titolare del conto, in caso di operazioni disconosciute, deve sempre essere fornita dall’istituto di credito che, in situazioni simili, dovrà in via documentale provare le modalità esecutive per l’autenticazione e la formale regolarità delle operazioni. In mancanza della suddetta prova da parte della banca, il titolare del conto potrà vedersi riconosciuto il diritto al rimborso delle somme che gli sono state fraudolentemente sottratte.

In ogni caso, è sempre bene ricordare quali sono i consigli per tentare di prevenire una frode digitale:

  • Prestare attenzione alle e-mail che riceviamo: spesso, quelle fraudolente provengono da bizzarri indirizzi, che niente hanno a che fare con un istituto di credito, e/o contengono errori grammaticali grossolani che devono insospettire subito chi li riceve. Attenzione, inoltre, al logo e ad altri elementi grafici che potrebbero discostarsi da quelli autentici della banca.
  • Ricordare che la banca né nessun altro ente ci scriverà mai e-mail/sms né ci chiamerà al telefono per chiederci dati e/o codici personal.
  • Accertarsi di non aprire mai allegati e/o cliccare su link contenuti in e-mail di dubbia provenienza anche quando la comunicazione appare quella effettiva della nostra banca, ma, nel dubbio, telefonare alla nostra sede di riferimento per verificare ciò che si sta verificando.

* Confconsumatori partecipa al progetto “Rete inclusiva di facilitazione digitale in Regione Emilia-Romagna” aperto alle associazioni dei consumatori, come sviluppo complementare del progetto “Digitale Facile in Emilia Romagna”.