Skip to main content

Pubblicità ingannevole: come tutelarsi?

“Ho acquistato un prodotto cosmetico che su una rivista veniva pubblicizzato come 100% naturale e invece l’etichetta del prodotto indicava anche la presenza di sostanze chimiche. Che fare in questi casi? È legittimo questo tipo di pubblicità?”.

Risponde l’avvocato Mara Menatti di Confconsumatori Parma*

Nel panorama economico attuale, la pubblicità riveste un ruolo fondamentale nel promuovere prodotti e servizi, ed è studiata con lo scopo di influenzare le scelte dei consumatori.

Tuttavia, quando le informazioni veicolate risultano false o fuorvianti, o anche semplicemente omissive rispetto a elementi rilevanti, si entra nel campo della pubblicità ingannevole, una pratica non solo eticamente discutibile ma anche legalmente sanzionabile. Con la pubblicità ingannevole il consumatore riceve delle informazioni che condizionano la scelta dello stesso, portandolo a preferire quel prodotto a un altro, nella convinzione di trovarvi caratteristiche che invece non possiede, e spendendo dunque soldi che non avrebbe speso se le informazioni della pubblicità fossero state corrette e complete. La normativa italiana prevede un sistema sanzionatorio rigoroso per contrastare la pubblicità ingannevole, con l’obiettivo di proteggere i consumatori e garantire una concorrenza leale tra le imprese. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) è l’ente responsabile della vigilanza sulle pratiche commerciali ingannevoli a cui, anche il cittadino, può rivolgersi per fare una segnalazione. Per inviare una segnalazione, in casi come quello qui esposto, è possibile visitare il sito www.agcm.it, cliccare sull’icona “Segnala Online” e seguire poi le istruzioni. La procedura digitale è senz’altro la più rapida, ma in alternativa è anche possibile scrivere una pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure inviare una lettera raccomandata A/R indirizzata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Piazza G. Verdi, 6/a 00198 Roma.

Tra le varie misure che l’Agcm può adottare vi sono l’ordine di cessazione della pratica, o l’ordine all’azienda di diffondere comunicazioni correttive attraverso i medesimi canali impiegati per la diffusione della pubblicità; l’Autorità può spingersi fino al sequestro dei materiali promozionali ingannevoli ancora presenti sul mercato, oltre che sanzionare l’azienda.

Accertata eventualmente la pubblicità ingannevole, le sanzioni economiche erogate variano in base alla gravità dell’infrazione. L’importo può andare da un minimo di 5mila euro fino a un massimo di 5 milioni di euro. Per la determinazione della sanzione l’Agcm valuta diversi criteri, tra i quali: la gravità e la durata della violazione, il danno potenziale o effettivo ai consumatori, le dimensioni e il fatturato dell’azienda e la sussistenza dei presupposti di eventuali recidive. Nell’ipotesi in cui il consumatore abbia subito dei danni può rivolgersi al giudice ordinario al fine di ottenerne il risarcimento.

* Confconsumatori partecipa al progetto “Rete inclusiva di facilitazione digitale in Regione Emilia-Romagna” aperto alle associazioni dei consumatori, come sviluppo complementare del progetto “Digitale Facile in Emilia Romagna