Voli cancellati e ritardi: quali diritti hanno i passeggeri?
«Avevo prenotato da mesi un viaggio da Milano a Dubai per raggiungere mia figlia che vive lì. Due giorni prima della partenza, però, la compagnia aerea mi ha comunicato la cancellazione del volo a causa della crisi in Medio Oriente. Ho perso coincidenze, prenotazioni alberghiere e nessuno riesce a spiegarmi chiaramente se ho diritto al rimborso oppure se devo accettare soltanto un voucher. Come posso tutelarmi?»
Le tensioni internazionali e le limitazioni dello spazio aereo stanno causando in queste settimane cancellazioni, ritardi e modifiche improvvise di molti voli, con pesanti disagi per i viaggiatori.
In questi casi, anche quando la cancellazione dipende da circostanze eccezionali legate alla sicurezza internazionale, il passeggero mantiene comunque alcuni diritti fondamentali. La compagnia aerea deve infatti offrire la scelta tra:
- rimborso del biglietto:
- riprotezione su un altro volo verso la stessa destinazione
Il consumatore non è obbligato ad accettare voucher se preferisce il rimborso economico.
Inoltre, quando il passeggero rimane bloccato in aeroporto, la compagnia deve garantire assistenza adeguata, come pasti, pernottamenti e trasferimenti, in proporzione alla durata dell’attesa.
Diverso è invece il tema della compensazione economica prevista dal Regolamento europeo: nei casi legati a guerre, crisi geopolitiche o chiusura dello spazio aereo, le compagnie possono invocare le cosiddette “circostanze eccezionali”, che generalmente escludono il diritto all’indennizzo aggiuntivo.
È importante conservare tutta la documentazione del viaggio, comprese comunicazioni ricevute, ricevute delle spese sostenute e carte d’imbarco, per poter far valere correttamente i propri diritti.
Confconsumatori assiste i viaggiatori nella gestione dei reclami e nelle richieste di rimborso nei confronti delle compagnie aeree:
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