Skip to main content

Assicurazione del condominio

In questo articolo gli esperti di Confconsumatori approfondiscono il tema dell'assicurazione condominiale, parlandoci in particolare della polizza globale fabbricato.

«Buongiorno, vorrei sapere se l’amministratore di condominio è obbligato a stipulare l’assicurazione condominiale»

Risponde l’avvocato Elena De Simone, di Confconsumatori Parma.

La stipula di un contratto di assicurazione condominiale, non rappresenta un atto conservativo delle parti condominiali, rientrante tra i poteri/doveri dell’amministratore ai sensi dell’art. 1130 c.c. e quindi non è obbligatoria. Lo scopo di detta garanzia assicurativa è infatti, esclusivamente, quello di tutelare il patrimonio dei condomini dai danni che potrebbero eventualmente derivare alla loro proprietà o alle parti comuni e pertanto spetta all’assemblea di condominio il compito di decidere in merito all’opportunità della sottoscrizione.

La polizza globale fabbricato, in particolare, è un’assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dalla proprietà dei partecipanti in un condominio, per danni cagionati da parti condominiali o private, a terzi o agli stessi condomini, sia per responsabilità oggettiva, sia per colpa. Legittimato a stipularla, previa autorizzazione dell’assemblea di condominio, è l’amministratore che la sottoscrive sia per conto della comunione (per i danni provenienti dalle parti comuni) sia per conto dei singoli condomini (per i danni cagionati da proprietà esclusive, ricompresi nella polizza).

La polizza globale come si è detto è principalmente una polizza per la responsabilità civile ma può prevedere garanzie accessorie specifiche (garanzia cristalli, rottura vetri di portoni, incendio). Normalmente le polizze fabbricato non comprendono i danni derivanti da infiltrazioni (ad esempio per difetti di impermeabilizzazione) per evitare che i condomini omettano di effettuare la regolare manutenzione. Sono invece coperti i danni a terzi, prodotti da acqua condotta se causati da rotture accidentali.

Per informazioni contattare Confconsumatori Parma: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e 0521/230134