Assicurazione del condominio
In questo articolo gli esperti di Confconsumatori approfondiscono il tema dell'assicurazione condominiale, parlandoci in particolare della polizza globale fabbricato.
«Buongiorno, vorrei sapere se l’amministratore di condominio è obbligato a stipulare l’assicurazione condominiale»
Risponde l’avvocato Elena De Simone, di Confconsumatori Parma.
La stipula di un contratto di assicurazione condominiale, non rappresenta un atto conservativo delle parti condominiali, rientrante tra i poteri/doveri dell’amministratore ai sensi dell’art. 1130 c.c. e quindi non è obbligatoria. Lo scopo di detta garanzia assicurativa è infatti, esclusivamente, quello di tutelare il patrimonio dei condomini dai danni che potrebbero eventualmente derivare alla loro proprietà o alle parti comuni e pertanto spetta all’assemblea di condominio il compito di decidere in merito all’opportunità della sottoscrizione.
La polizza globale fabbricato, in particolare, è un’assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dalla proprietà dei partecipanti in un condominio, per danni cagionati da parti condominiali o private, a terzi o agli stessi condomini, sia per responsabilità oggettiva, sia per colpa. Legittimato a stipularla, previa autorizzazione dell’assemblea di condominio, è l’amministratore che la sottoscrive sia per conto della comunione (per i danni provenienti dalle parti comuni) sia per conto dei singoli condomini (per i danni cagionati da proprietà esclusive, ricompresi nella polizza).
La polizza globale come si è detto è principalmente una polizza per la responsabilità civile ma può prevedere garanzie accessorie specifiche (garanzia cristalli, rottura vetri di portoni, incendio). Normalmente le polizze fabbricato non comprendono i danni derivanti da infiltrazioni (ad esempio per difetti di impermeabilizzazione) per evitare che i condomini omettano di effettuare la regolare manutenzione. Sono invece coperti i danni a terzi, prodotti da acqua condotta se causati da rotture accidentali.
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