Esenzione imposta di bollo

L'esenzione dell'imposta di bollo per le APS, così come previsto dall'art. 82 del CTS (117/17) si applica anche per i conti correnti che i Centri e le associazioni hanno in banca e/o in Posta? È retroattiva?
L'esenzione dall'imposta di bollo per gli Enti del Terzo Settore è automatica e deve applicata a semplice richiesta dell'Associazione beneficiaria dell'agevolazione disposta dall'Art 82, comma 5 del DLgs 117/2017, previa dimostrazione dei requisiti ovvero l'essere iscritta all'attuale registro Regionale delle APS.
L’esenzione dall’imposta di bollo è in vigore dall’1/01/2018, quindi indipendente da qualsiasi domanda presentata, esclusa la domanda di iscrizione all’albo APS dell’Associazione beneficiaria se successiva a tale data. Pertanto, per chi era iscritto al competente Registro antecedentemente all’1/01/2018, l’esenzione era già in vigore.
Per il rimborso dell’imposta pagata/addebitata indebitamente, bisogna presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate; nel caso però di imposta di bollo assolta virtualmente, come nel caso di conti correnti o prodotti finanziari, la richiesta andrà presentata al soggetto che ha proceduto all’addebito.