Vidimazione Registro volontari ETS con sedi secondarie
È recentemente stata pubblicata la nota del Ministero del Lavoro n. 809 20/01/2025 contenente chiarimenti sulla corretta gestione dei Registri volontari in caso un ente del terzo settore abbia sedi operative secondarie oltre a quella legale.
Si allega la nota integrale: SCARICA L'ALLEGATO
Riteniamo utile riassumere ed evidenziare i contenuti della nota in oggetto:
- Obbligo del Registro: il Codice del Terzo Settore (CTS) impone agli enti l'iscrizione dei volontari non occasionali in un apposito registro.
- Unità del Registro: il registro ha carattere unitario ma può essere articolato in sezioni separate per le sedi secondarie, se necessario.
- Condizioni per registri separati: devono essere deliberati dall'organo di amministrazione e gestiti in modo che non ci sia duplicazione dei dati.
- Obbligo di vidimazione: tutti i registri (compresi quelli delle sedi secondarie) devono essere vidimati affinché abbiano valore probatorio.
- Verifiche periodiche: l'organo di amministrazione deve effettuare controlli per garantire la corretta gestione dei registri.
La nota ribadisce che i registri delle sedi secondarie devono rispettare i criteri di tracciabilità, assicurazione e verificabilità, essendo altrimenti considerati meri documenti interni privi di valore giuridico.
Per eventuali necessità e chiarimenti Vi invitiamo a scrivere un'e-mail all'indirizzo