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Registro dei volontari e obbligo di vidimazione

04 Agosto 2021

Che cos'è e come va compilato il registro dei volontari? E' obbligatorio vidimarlo?

Il Codice del Terzo settore ha esteso a tutti gli enti del Terzo settore (comprese quindi le APS) la possibilità di avvalersi di volontari; pertanto, i Centri sono tenuti, nel caso in cui si avvalgano di volontari, oltre che ad assicurare i medesimi (contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi), anche ad iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Nonostante il Codice del Terzo settore non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine di tale Registro e di attestarne il numero complessivo, ciò non significa che tali adempimenti non siano più necessari, essendo gli stessi ad oggi ancora previsti dal decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) del 14 febbraio 1992 (a tutt’ora in vigore, in attesa dell’emanazione del nuovo DM previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice del Terzo settore).

Pertanto, allo stato attuale (fintato che, cioè, non verrà emanato il suddetto nuovo DM), il Registro dei volontari non occasionali dovrà possedere le caratteristiche di cui al predetto vigente DM del 14 febbraio 1992 e dunque il medesimo dovrà essere progressivamente numerato e bollato in ogni pagina, e dovrà esservi apposta la dichiarazione da parte dell’autorità (ad es: il Segretario comunale del Comune in cui ha sede l’associazione) che ha bollato le pagine circa il numero complessivo delle stesse.

Nel predetto Registro, che deve essere vidimato prima della compilazione, dovranno essere indicati per ciascun volontario, le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. Tra i volontari possono rientrare anche i Soci che compongono il Consiglio Direttivo.

Riservato alle strutture territoriali: Anche le strutture territoriali di ANCeSCAO A.P.S. (strutture comprensoriali o regionali) se APS, dovranno dotarsi di un Registro Volontari. Per cui, nel caso in cui gli Iscritti ai Centri soci svolgano attività di volontariato anche per la relativa Struttura Territoriale, essi andranno iscritti pure nel Registro dei volontari di quest’ultima.

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