Sciopero aereo: quali sono i miei diritti?
«In vista delle prossime vacanze invernali sto per prenotare un volo con una nota compagnia low cost ma mi preoccupa l’eccessivo ricorso a scioperi che molte compagnie aeree stanno attuando in questo periodo. Cosa rischio in caso mi venga cancellato il volo a causa di uno sciopero improvviso? Quali sono i miei diritti?»
Risponde l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma.
Dopo un’estate caratterizzata da numerosi disagi aerei dovuti a cancellazioni, ritardi, scioperi, la prenotazione di un volo è in effetti fonte di apprensione per i futuri passeggeri che si chiedono di quanti e quali tipi di rimborso si può aver diritto. Se la compagnia aerea cancella il volo e non offre una soluzione alternativa, il passeggero ha diritto ad ottenere il rimborso dell’intero prezzo del biglietto, a prescindere dal motivo per cui il volo viene cancellato.
Fino ad alcuni anni fa non sarebbe stato possibile chiedere e pretendere altro, nel senso che, oltre al rimborso, le compagnie non avevano alcun obbligo nei confronti dei passeggeri lasciati a terra a causa di uno sciopero, perché questo evento rientrava tra le “circostanze eccezionali”, dunque non controllabili dai vettori.
La Corte di Giustizia Europea, però, ha completamente cambiato la situazione con due fondamentali sentenze. La prima del 2018 e la seconda, decisiva, del 2021. In particolare, nell’ultima sentenza, la Corte spiega che le compagnie aeree hanno i mezzi per prepararsi a uno sciopero “e, se del caso, per attenuarne le conseguenze”; e che non c’è nulla di “eccezionale” in rivendicazioni dei propri dipendenti che “possano essere trattate nell’ambito del dialogo sociale interno all’impresa, inclusa la contrattazione salariale”. Quindi i vettori devono riconoscere una compensazione a tutti i passeggeri lasciati a terra quando lo sciopero è dovuto a vertenze sindacali o rivendicazioni dei lavoratori.
L’importo della compensazione pecuniaria è stabilito dal Regolamento Europeo 261/04, che prevede:
- 250 euro a passeggero per tratte fino a 1500 chilometri;
- 400 euro a passeggero per tratte tra 1500 e 3500 chilometri;
- 600 euro a passeggero per tratte oltre i 3500 chilometri.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea sopra citata prevede invece che non vi sia diritto ad alcuna compensazione pecuniaria in tutti i casi in cui gli scioperi che rendono impossibile operare il volo non riguardino dipendenti della compagnia aerea, come per esempio, quando lo sciopero riguarda i controllori di volo o gli addetti all’handling aeroportuale – circostanze, queste, sulle quali la compagnia aerea non ha alcun controllo.
Per qualsiasi dubbio o informazione in merito, si invita a consultare il sito www.confconsumatori.it o a contattare Confconsumatori al numero 0521230134.