Affitto e rotture degli elettrodomestici: chi paga?

Abito in un appartamento in affitto, chi paga le rotture degli elettrodomestici (es. Lavatrice, lavastoviglie, frigorifero ecc.)?
Il legislatore, ai sensi dell’art. 1571 c.c. definisce la locazione come il contratto con cui una parte - il locatore - si obbliga a concedere in godimento all’altra, il locatario o conduttore, una cosa, mobile o immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
La legge prevede che il proprietario-locatore debba consegnare l’immobile e tutti gli arredi in buono stato d’uso, pronti per essere utilizzati, come stabilito dall’articolo 1575 del Codice Civile.
Se l’affitto dell’appartamento include elettrodomestici come lavatrice, frigorifero, lavastoviglie ecc., questi dovranno essere correttamente funzionanti.
L’inquilino-conduttore, invece, come previsto per legge, sarà responsabile della manutenzione ordinaria della casa e degli arredi ed elettrodomestici in essi contenuti.
In pratica, si tratta di occuparsi delle cosiddette piccole riparazioni necessarie per l’uso quotidiano degli oggetti, come indicato dall’articolo 1576 del Codice Civile e dall’art. 1609 del codice civile.
Infatti, la norma sancisce “Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’art. 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso e non quelli dipendenti da vetustà o da caso fortuito”
Quindi se un elettrodomestico si usura col tempo e con l’uso, e necessita di interventi minori di manutenzione, la spesa per l’intervento riparativo sarà a carico dell’inquilino, purché la rottura non venga causata da vetustà e/o da eventi imprevisti e straordinari.
Dunque, tutti i guasti degli impianti e degli elettrodomestici-arredi che compongono l’immobile dipendenti dal loro normale uso e che comportano una manutenzione ordinaria ricadono sul conduttore.
Al contrario, invece, quelli che derivano dal normale invecchiamento, ossia dall’usura/vetustà o da guasti improvvisi e che implicano interventi non di piccola manutenzione (come la sostituzione dell’intero elettrodomestico o di importanti parti meccaniche) ricadono sul locatore.
A tal riguardo, non è sempre facile distinguere tra manutenzione ordinaria e straordinaria; ma in generale, gli interventi di piccola entità legati all’uso dell’elettrodomestico sono quasi sempre a carico dell’inquilino. Invece, le spese straordinarie, come ad esempio la sostituzione integrale o parziale di un elettrodomestico troppo vecchio o perché danneggiati da eventi anomali ed improvvisi e fortuiti, spettano al proprietario dell’appartamento.
Per citarne alcuni esempi, la ripartizione delle spese inerenti alla rottura della lavastoviglie può essere così suddivisa:
- Rotture causate da deterioramenti di parti meccaniche e/o plastiche derivanti dall’ uso quotidiano, è una spesa a carico del conduttore;
- Rotture derivanti dalla pulizia di parti meccaniche causate da calcare e/o altro sporco è una spesa a carico del conduttore;
- La rottura derivante dall’errato uso dell’elettrodomestico è una spesa a carico del conduttore;
- La rottura derivante da vetustà dell’elettrodomestico (rottura motore-scheda madre ecc.) è una spesa a carico del locatore-proprietario;
Riguardo alle modalità di manutenzione degli impianti, degli arredi e degli elettrodomestici, laddove l’intervento avrà carattere d’urgenza, il conduttore potrà anticipare le spese dell’intervento, salvo richiederne il rimborso, purchè ne dia congruo avviso al locatore (art. 1577 2^ comma c.c.).
Anche se l’avviso non costituisce una richiesta di autorizzazione preventiva a compiere le riparazioni, in questi casi si consiglia sempre di contattare anticipatamente il locatore-proprietario dell’immobile, e nel caso in cui lo stesso non si attivi personalmente in concomitanza con l’urgenza denunciata (alla risoluzione del problema), si sarà legittimati ad eseguire l’intervento in autonomia.
Nel momento in cui l’inquilino anticipa la spesa per la riparazione dell’arredo/elettrodomestico rotto, ha diritto al rimborso.
Tuttavia, se il locatore rifiuta di pagare l’inquilino-conduttore, quest’ultimo non può autoridursi il canone di locazione, poiché il medesimo canone deve essere sempre regolarmente versato secondo quanto previsto dal contratto.
Pertanto, per recuperare la spesa dovrà allora fare una causa civile affinché sia il Giudice a determinare l’esatto importo oggetto della restituzione e condannare il locatore al rimborso della spesa anticipata.
Per qualsiasi dubbio o informazione in merito, si invita a consultare il sito www.confconsumatori.it o a contattare Confconsumatori al numero 0521 230134.