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Biglietti aerei e treni: quali sono i nostri diritti in caso di sciopero o eccessivo ritardo?

Come funziona il rimborso? Quando non è possibile richiederlo?

Risponde l'avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma.

Occorre distinguere le ipotesi in cui lo sciopero e l’eccessivo ritardo riguardino il settore aereo da quella in cui ad essere coinvolto sia il traffico ferroviario.
Nel settore aereo, al passeggero spetta sempre e comunque l’assistenza in aeroporto, sia che si verifichi un ritardo, sia che il volo venga cancellato. L’obbligo di assistenza è previsto dal Regolamento Comunitario n. 261/2004 ed è sempre dovuto. Quindi le compagnie che non vi provvedono violano la normativa e sono passibili di sanzione da parte dell’Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
L’assistenza consiste nel fatto che, oltre le due ore di ritardo, i passeggeri devono poter ricevere un pasto e una bevanda e, se il ritardo è su un volo serale e il primo aereo partirà solo il giorno successivo, la compagnia aerea dovrà provvedere anche al pernottamento in hotel e relativo trasferimento da/per l’aeroporto.
Se la compagnia aerea invece cancella definitivamente un volo e non offre una soluzione alternativa, il passeggero ha diritto a ottenere il rimborso dell’intero prezzo del biglietto, a prescindere dal motivo per cui il volo viene cancellato.
Fino ad alcuni anni fa, se il ritardo o la cancellazione fossero dipese da sciopero del personale della compagnia aerea, i passeggeri non avrebbero potuto chiedere e pretendere altro, nel senso che, oltre al rimborso e all’assistenza le compagnie non avevano alcun obbligo nei confronti dei passeggeri lasciati a terra a causa di uno sciopero, perché questo evento rientrava tra le “circostanze eccezionali”, dunque non controllabili dai vettori.
La Corte di Giustizia Europea, però, ha completamente cambiato la situazione con due fondamentali sentenze. La prima del 2018 e la seconda, decisiva, del 2021. In particolare, nell’ultima sentenza, la Corte spiega che le compagnie aeree hanno i mezzi per prepararsi a uno sciopero “e, se del caso, (hanno i mezzi) per attenuarne le conseguenze”; cioè se la compagnia sapeva da tempo dello sciopero perché per esempio questo era dovuto da rivendicazioni sindacali dei suoi dipendenti, e non ha fatto nulla per arrivare a una soluzione, non si può parlare di circostanza imprevedibile. Quindi, in questo caso, i vettori devono riconoscere una compensazione a tutti i passeggeri lasciati a terra.
L’importo della compensazione pecuniaria è stabilito dal Regolamento Europeo 261/04, che prevede:

  • 250 euro a passeggero per tratte fino a 1500 chilometri;
  • 400 euro a passeggero per tratte tra 1500 e 3500 chilometri;
  • 600 euro a passeggero per tratte oltre i 3500 chilometri.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea prevede, invece, che non vi sia diritto ad alcuna compensazione pecuniaria in tutti i casi in cui gli scioperi che rendono impossibile operare il volo non riguardino dipendenti della compagnia aerea, come per esempio, quando lo sciopero riguarda i controllori di volo o gli addetti all’handling aeroportuale – circostanze, queste, sulle quali la compagnia aerea non ha alcun controllo.
Per chiedere la compensazione pecuniaria, dunque, si potrà inviare richiesta alla compagnia aerea tramite raccomandata a.r. o a mezzo Pec.

Nel settore ferroviario, invece, i diritti dei passeggeri sono disciplinati dal Regolamento (CE) 1371/2007 che, in caso di ritardo, dispone che qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sia superiore a 60 minuti, il passeggero potrà scegliere fra:

  • il rimborso integrale del biglietto, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del pro­gramma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile;
  • il proseguimento del viaggio seguendo eventualmente anche un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; oppu­re anche ad una data successiva, a discrezione del passeggero.

Se il passeggero non ha scelto il rimborso, ha diritto a un indennizzo minimo del:

  • 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra i 60 e 119 minuti;
  • 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo di 120 minuti ed oltre.

Una sentenza della Corte di Giustizia Europea (26/09/2013 in C-509/11) ha stabilito che il pagamento dell’indennizzo è dovuto anche se il ritardo era causato da una circostanza definibile come “forza maggiore”. Un trasportatore ferroviario non potrà quindi rifiutare il pagamento dell’indennizzo nemmeno se il ritardo era dovuto a circostanze come ad esempio una bufera di neve, un’alluvione, un terremoto ecc.

In caso di ritardo di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente l’assistenza consistente in:

  1. pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti;
  2. sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile;
  3. se il treno è bloccato sui binari, il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile.

Se il servizio ferroviario non può più essere proseguito, l’impresa ferroviaria organizza quanto prima possibile servizi di trasporto alternativi per i passeggeri. Quanto sopra viene applicato anche in caso di sciopero, essendo quest’ultimo equiparabile al ritardo del treno oltre i 60 minuti.

Pubblicato il 05/07/2023

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